N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2012

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.

80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) fax: 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

Contro Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore;

Avverso la legge regionale 25 maggio 2012, n. 13, pubblicata nel BUR 29 maggio 2012, n. 77.

Con la legge regionale indicata in epigrafe sono state dettate norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche nella Regione Puglia.

Al riguardo la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur dando atto di quanto osservato da codesta ecc.ma Corte con decisione n. 80/2012, ritiene che la legge impugnata presenti motivi di censura sotto il profilo costituzionale.

1) L'articolo 2, comma 3, prevede che 'Le attivita' professionali, (...) sono svolte a titolo esclusivo. E' fatto divieto di esercitare attivita' estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attivita' di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico ricettivi, dei trasporti e della ristorazione, nonche' del commercio, dell'artigianato e dei servizi'.

La norma, nel vietare agli esercenti le professioni turistiche lo svolgimento di attivita' estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale, presenta profili di incompatibilita' con il diritto dell'Unione europea, considerato che la previsione di esclusivita' dell'attivita', da ritenersi applicabile, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dell'Unione europea, rappresenta un'indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del TFUE, ma tale restrizione e' ammessa solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

L'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) stabilisce, infatti, che gli Stati non possono assoggettare i prestatori di servizi a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita', tranne che si tratti di professioni regolamentate o di prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici e, nel caso di professioni regolamentate, solo...

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