N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 luglio 2012

Ricorso della Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 (C.F. 80143490581), in persona della Presidente pro tempore, Renata Polverini, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 6.7.2012, dal Prof. Avv. Renato Marini (C.F. MRNRNT70A20H501W; PEC:

renatomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, -resistentePer la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante 'Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 18 maggio 2012, limitatamente all'art. 12, commi 1 e 3, di tale atto normativo.

Fatto 1. In dichiarata attuazione dell'art. 24 della legge n. 42 del 2009, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 18 maggio 2012, ha dettato una serie di disposizioni 'in materia di ordinamento di Roma Capitale'.

  1. La disciplina recata da talune previsioni contenute nel citato decreto e' tale, tuttavia, da incidere indebitamente su competenze garantite dalla Costituzione in capo alla Regione ricorrente.

  2. Il riferimento e', in primo luogo, all'art. 12, comma 1, ai sensi del quale: 'Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni'.

    Tale disposizione, infatti, finisce per escludere la Regione Lazio dal processo di condivisione degli obiettivi di finanza pubblica, concretizzando, in violazione dell'art. 117, comma 3,

    Cost., una lesione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

  3. Parimenti illegittimo, come si chiarira' di qui a breve, si mostra l'art. 12, comma 3, del d. lgs. impugnato, il quale dispone, dal canto suo, che: 'Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e...

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