N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2012

Ricorso n. 102 depositato il 5 luglio 2012 proposto dalla Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Luca Zaia, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.1132 del 12 giugno 2012 (allegata sub1), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma,

Via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata andreamanzi@ordineavvocatiroma.org), nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento' nel testo risultante dalla conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicato nella G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 - S.O. n. 85, per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della medesima ed altresi', quale parametro interposto, dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con istanza di sospensione dell'esecuzione della disposizione impugnata ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'articolo 9 della legge n. 131 del 2003.

Premessa.

Con legge 26 aprile 2012, n. 44 e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento'. Il decreto convertito prevede una pluralita' di disposizioni riferite al settore tributario sia per quanto concerne la disciplina sostanziale di alcune tipologie di tributi statali, sia relativamente alle procedure di accertamento, riscossione e correlato regime sanzionatorio, nonche' puntuali disposizioni finalizzate all'introduzione di una fiscalizzazione particolare a favore delle imprese. In particolare, nell'ambito del Titolo I recante 'Semplificazioni in materia tributaria', l'articolo 3, rubricato 'Facilitazioni per imprese e contribuenti', raggruppa una pletora di commi per lo piu' riferiti ai contribuenti di determinate tipologie di tributo, nonche' puntuali modifiche alla legislazione vigente necessarie per la copertura di oneri sostenuti per interventi variamente finalizzati.

In tale contesto, in dettaglio, viene previsto al comma 10 quanto di seguito riportato: 'A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta.' Il comma citato, innanzitutto, appare ultroneo rispetto all'ambito di applicazione proprio dell'articolo 3, poiche' a differenza delle altre disposizioni evidenzianti un connotato transitorio, si configura quale norma a regime, poiche' si rivolge alla totalita' dei contribuenti che concorrono alla spesa pubblica in ragione della propria capacita' contributiva, in conformita' al principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione, con cio' modificando sostanzialmente la normativa vigente, in quanto vieta, secondo un criterio generalizzato e permanente, la possibilita' di procedere alla riscossione di tributi di importo inferiore alla soglia ivi indicata.

L'effetto regolatorio di tale novella, inoltre, si estende, per espressa volonta' legislativa inequivocabilmente dichiarata, anche ai tributi regionali e locali. L'attrazione autoritativa, nel divieto cosi sancito, anche dei tributi regionali, si pone in contrasto con una pluralita' di prerogative regionali riconducibili sia alla potesta' legislativa regionale concorrente sussistente nella materia 'coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario' di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sia all'autonomia finanziaria regionale consacrata dalla novella dell'articolo 119 della Costituzione, per cui le risorse finanziarie delle Regioni, oltre ad essere autonome, devono essere in grado di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite all'ente medesimo ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Inoltre, parimenti violato, in assenza di tale meccanismo di copertura degli oneri, risulta il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, che non puo' essere diversamente assicurato, qualora venga a mancare un'adeguata dotazione finanziaria propria.

Infine si lamenta la lesione del principio di leale collaborazione per l'omessa fase di concertazione preventiva con la Regione, atteso che i tributi c.d. 'regionali' in quanto riscossi dall'ente territoriale, anche se istituiti con leggi statali, devono essere, in pendenza della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, oggetto di idonea concertazione mediante gli strumenti di collaborazione interistituzionale espressamente previsti nel vigente tessuto ordinamentale.

Il patrocinio regionale, per ragioni di chiarezza espositiva, analizzera' la norma impugnata illustrando partitamente i singoli profili di illegittimita' costituzionale denunciati, come sopra sinteticamente proposti.

Diritto

  1. Violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

    Il comma 10 dell'articolo 3, oggetto del presente giudizio, innalza la soglia dei crediti tributari per cui sorge il divieto di procedere all'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione in ragione, pare, del principio di economicita' della spesa che si realizza pienamente allorquando l'ammontare dell'entrata risulti superiore all'onere delle operazioni di riscossione e versamento.

    Orbene, tale disposizione, come si evince dalla lettura del Dossier Studi del Senato, si sovrappone alla previgente disciplina, peraltro non abrogata, contenuta nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 recante 'Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario'. La norma da ultimo citata, infatti, prevedeva l'adozione di un apposito regolamento ministeriale finalizzato a stabilire, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, gli importi minimi, al di sotto dei quali i versamenti non erano dovuti e non erano effettuati i rimborsi.

    In attuazione del predetto disposto, il DPR n. 129 del 16 aprile 1999 'Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entita', a norma dell'articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146' all'articolo 1 stabiliva che non si procedeva all'accertamento dei tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superasse l'importo stabilito, fino al 31 dicembre 1997, di lire trentaduemila, somma che rappresentava la soglia al di sotto della quale l'importo poteva essere qualificato di modesta entita' e, come tale, non esigibile.

    Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, nel testo risultante dalla conversione, innalza la soglia della modesta entita' dei crediti tributari dalle 'lire trentaduemila' previgenti cioe' pari ad € 16,53 - ad attuali '€ 30'.

    Deve essere preliminarmente evidenziato il fatto che la disciplina menzionata nel summenzionato Dossier e, si ribadisce, non abrogata espressamente, e' ovviamente risalente nel tempo, per cui, in linea di principio, potrebbe apparire alquanto ragionevole l'innalzamento dei limiti di cui si tratta, avuto riguardo all'incremento dei costi relativi all'attivita' di controllo e di riscossione. Tuttavia e' la legittimazione dello Stato ad operare un simile intervento a non apparire altrettanto chiara.

    Il presente patrocinio e' indotto a supporre che forse non e' stato adeguatamente considerato il diverso ambito di competenza legislativa costituzionale derivante dalla modifica...

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