N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 luglio 2012

P.Q.M.

Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 8 del 26.04.2012, recante 'Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili', pubblicata sul B.U.R. Basilicata dell' l maggio 2012, n. 13: e segnatamente, nelle parti supra precisate, dell'art. 10, commi 1, 5 e 6, dell'art. 12 e dell'art. 13.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012.

Roma, addi' 27 giugno 2012

L'Avvocato dello Stato: Messineo

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. 80188230587) - che agisce sulla base di conforme delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2012 - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod.

fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata:

ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), domiciliataria contro la Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale nelle parti infra precisate dell'art.

10, commi 1, 5 e 6, dell'art. 12 e dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012, recante 'Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili', pubblicata sul B.U.R. Basilicata dell'1 maggio 2012, n. 13.

La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso.

La legge qui impugnata reca norme in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In particolare - ai fini che qui rilevano - essa dispone:

1) All'art. 10 comma 1 '1. Gli oneri da corrispondere alla Regione per l'istruttoria delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l'istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti nell'articolo 12 del disciplinare'.

Il 'disciplinare' in questione e' stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 29-12-2010 n. 2260, pubblicata nel B.U. Basilicata 31 dicembre 2010, n. 51, S.O.; esso e' intitolato 'Procedure per l'attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e disciplina del procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettricita' da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti';

L'art. 12 di tale disciplinare prevede che 'L'avvio della procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' subordinato al versamento da parte del richiedente di una quota, quale contributo alle spese generali di istruttoria per le Dichiarazioni di Inizio Attivita' e di espletamento del procedimento unico di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tali oneri istruttori sono calcolati, in base alla potenza nominale dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione, secondo i seguenti parametri:

a. 1,00 euro/kW per le potenze fino ad 1,00 MW.;

b. 0,50 euro/kW per la potenza eccedente ad 1,00 MW.

Il versamento degli oneri istruttori dovra' essere effettuato dal richiedente l'autorizzazione a favore dell'Amministrazione competente alla presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero alla presentazione della D.I.A.

2) All'art. 10 comma 6: '6. Gli oneri versati alla Regione sono vincolati, per la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR ivi compreso il miglioramento della sostenibilita' ambientale dei trasporti. '.

3) All'art. 10 comma 5: '5. La Societa' Energetica Lucana S.p.A. laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, e' esentata dal versamento degli oneri istruttori'.

4) All'art. 12: '1. E' comunque consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge alimentati da fonti fossili a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire'.

5) All'art. 13: '1. I Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli impianti per i quali viene richiesta l'autorizzazione unica, concorrono alla definizione dei progetti di sviluppo locale nella conferenza di servizi convocata dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. Il progetto di sviluppo locale, ai fini della quantificazione del suo valore, e' redatto dal proponente nella forma del progetto preliminare di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando ha ad oggetto lavori, e nella forma del progetto di cui all'articolo 279, comma 1, del medesimo Decreto, quando ha ad oggetto servizi o forniture. 3. Nel caso in cui il progetto di sviluppo locale ha ad oggetto lavori, il proponente, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, redige altresi' il progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 4. Il proponente, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, versa l'importo quantificato sulla base dei commi 2 e 3 ai Comuni di cui al comma 1 cui compete l'espletamento delle pertinenti procedure di appalto. 5. Gli importi versati ai Comuni in base ai precedenti commi sono vincolati al perseguimento degli obiettivi definiti nel progetto di sviluppo locale. 6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, i proponenti, sia nel caso di istanze di autorizzazione unica aventi ad oggetto potenze superiori ad 1 MW ed inferiori a quelle contemplate nel paragrafo 1.2.1.10., lettera o), e nel paragrafo 2.2.3.3., punto 1., dell'appendice A del PIEAR pari, rispettivamente, a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, sia nel caso di istanze aventi ad oggetto potenze superiori a quelle prima indicate, concordano con i Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, le necessarie misure di compensazione e di miglioramento ambientale nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida. 7. Il valore delle misure di cui al comma 6, quantificato in non meno di 10.000,00 euro per ciascun MW di potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, e' versato, entro il termine indicato nel comma 4, per meta' ai Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, per l'altra meta' alla Regione. 8. Le risorse affluite alla Regione in base al comma 7 vengono dalla stessa utilizzate allo scopo di conseguire le finalita' di risparmio perseguite dal PIEAR, anche mediante la istituzione di un apposito fondo di rotazione destinato ai Comuni. 9. L'ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione unica. 10. Al fine di assicurare la corretta quantificazione del valore dei progetti di sviluppo locale, e' vietato l'artificioso frazionamento delle potenze elettriche installabili. 11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.'.

L'impugnativa e' affidata ai seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto con i principi fondamentali in materia di 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'.

Il legislatore statale, con il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (in Suppl. ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale, 31 gennaio, n. 25), ha inteso dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.

Come precisato nell'art. l di tale d.lgs., la disciplina normativa da esso recata e' finalizzata 'nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39,... a:

a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario;

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi...

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