N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 giugno 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalita' (degli art. 1, 2, 3, 6, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2012 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 14 aprile 2012 avente ad oggetto 'Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2', giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2012.

  1. La legge della Regione Lazio 28 marzo 2012 n. 1, composta di 13 articoli, detta - fra l'altro - disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

    Detta legge presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alle disposizioni che, istituendo un marchio regionale collettivo di qualita' per garantire l'origine, la natura e la qualita' valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari, si pongono in conflitto con il diritto dell'Unione europea e, quindi, in violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, che richiede, nell'esercizio della potesta' legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; dette norme si pongono, altresi' in contrasto con l'art. 120 Cost.

  2. L'illegittimita' costituzionale riguarda, in particolare:

    l'art. 1, commi 1 e 2, che istituiscono un 'marchio regionale collettivo di qualita'' al fine di incentivare e valorizzare 'la promozione della cultura economica tipica regionale': il riferimento alla valorizzazione della cultura 'tipica regionale' induce a ritenere che l'ambito di applicazione della legge sia circoscritto ai prodotti provenienti dalla medesima regione;

    l'art. 2 (Marchio regionale collettivo di qualita') che, nel rimettere ad una deliberazione della Giunta regionale la determinazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari da ammettere all'uso del marchio e la adozione dei relativi disciplinari di produzione, non esclude che il marchio regionale possa essere utilizzato per favorire i prodotti originari della regione Lazio;

    l'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), nella parte in cui rinvia ad un regolamento della Giunta per la definizione, oltre che della denominazione e delle caratteristiche ideografiche del marchio (lett. a), anche 'dei criteri e delle modalita' di concessione in uso del marchio regionale, nonche' i casi di sospensione, decadenza o revoca della concessione stessa' (lett. b), delle modalita' di uso del marchio (lett. c) e delle procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio stesso; la norma regionale, infatti, non delinea con sufficiente precisione le caratteristiche attestate dal marchio e, in particolare, non esclude che il marchio possa essere rilasciato a prodotti fabbricati o costruiti nel Lazio, con conseguente lesione al principio di libera...

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