N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2012

P.Q.M.

Conclude affinche' codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare fondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme in epigrafe e per l'effetto, dichiarare l'incostituzionalita' delle predette norme per eccesso dalla competenza della Regione Liguria.

Roma, 8 giugno 2012

L'Avvocato dello Stato: Tortora

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, comma 3; 32, comma 1; 37, comma 1 della legge regionale della Regione Liguria n. 9/2012, contenente 'Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia), alla legge regionale n. 7 aprile 1995 n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio), e ulteriori disposizioni in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106' pubblicata sul B.U.R. n. 6, Parte I, dell'11 aprile 2012.

In data 11 aprile 2012 la Regione Liguria ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la legge regionale n. 9 del 5 aprile 2012.

Alcune delle disposizioni contenute in tale atto normativo appaiono in contrasto con la normativa statale di riferimento in materia di governo del territorio e, quindi, in contrasto con l'art.

117. 3° comma, Cost..

In particolare, con l'art. 28, comma 3, che sostituisce l'art. 37 della 1.r. n. 16/2008 si dispone che: 'Per gli interventi soggetti a DIA o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell'allegato 2 nonche' per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilita' il certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-bis, comma 9.'.

L'art. 32, comma 1, che sostituisce l'art. 43 della l.r. n.

16/2008, cosi' dispone: 'Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art...

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