N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2012

P.Q.M.

Si chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito in legge con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nei limiti e nei termini sopra esposti.

Con ossequio.

Bari-Roma, addi' 4 giugno 2012

L'avv. Cecchetti - Triggiani

Ricorso della regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 4 giugno 2012, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Antonio Mordini n. 14 (pec.marcellocecchetti@pee.ordineavvocatifirenze.it), come da procura speciale a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 61, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82 S.O., per violazione degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, 119, commi primo e secondo, della Costituzione, nonche' del principio costituzionale di leale collaborazione.

  1. - Con l'approvazione dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, e' stata introdotta nell'ordinamento la seguente disposizione legislativa: 'Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri; ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'erario puo' nel rispetto del principio di leale collaborazione deliberare motivatamente l'atto medesimo anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico'.

  2. - La Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a questa Corte le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, come convertito in legge dalla legge n. 35 del 2012, perche' costituzionalmente illegittime e lesive dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alle Regioni, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione.

L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con il presente ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di Diritto 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, come convertito in legge, per violazione degli art. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione, nella parte in cui consente al Governo di attivare meccanismi sostitutivi dell'intesa di una o piu' regioni interessate per l'adozione di un atto amministrativo statale...

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