N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 maggio 2012

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale 00390090215), in persona del presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 21 maggio 2012, rep. n. 23388 (allegato 1), rogata dal segretario generale della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 728 del 21 maggio 2012 (allegato 2), dagli avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari (codice fiscale FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (codice fiscale RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n.

53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012, per violazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige - decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonche' per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia, degli artt.

9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n. 268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

Nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012 e' stata pubblicata la legge n. 27/2012, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1/2012 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita''.

Il qui impugnato art. 35, comma 4, di tale decreto-legge e' diretto ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, che devono essere destinati all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali ex art. 35, comma 3 del medesimo decreto-legge.

In particolare, ai sensi del comma censurato, si provvede alla descritta finalita' con le maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote delle accise sulla energia di cui ai decreti ministeriali - Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011. In relazione a tali maggiori entrate, il concorso previsto dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011) impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano con ricorso iscritto all'n.r.g. 40/2012, tuttora pendente innanzi codesta Ecc.ma Corte -, e' incrementato di una somma pari a 235 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2012, e la quota di maggior gettito (pari a 6,4 milioni di euro), derivante dall'attuazione delle prescrizioni di cui ai citati decreti ministeriali, resta acquisita al bilancio statale.

Con il presente ricorso la provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale della sopra citata disposizione statale, per i seguenti motivi di Diritto

  1. Violazione e falsa applicazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonche' degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, degli artt. 9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n.

268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

L'accordo di Milano, stipulato nell'anno 2009 dalla regione Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Governo, nelle persone dei Ministri Tremonti e Calderoli, ha sancito in capo alla provincia ricorrente, per il tramite della modificazione del titolo VI dello statuto speciale, un particolare regime di autonomia in materia finanziaria.

In dipendenza della predetta intesa, che ha trovato riscontro nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2009), si e' quindi instaurato un nuovo sistema di relazioni finanziarie Stato-regione Trentino-Alto Adige province autonome.

Il risultante quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

L'art. 79 St., infatti, cosi' dispone:

'(1) La regione e le...

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