N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.P.

80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011 ricorrente contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9, intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'art. 3, comma 4, dell'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 2, lettera d), dell'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), dell'art. 13, degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, dell'allegato Al, punto n), dell'allegato A2, punto h), dell'allegato B1, punto 2h), dell'allegato B2, punti 7p) e 7q) della legge della Regione Marche del 26 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel B.U.R. Marche del 5 aprile 2012, n. 33, recante 'Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)' per violazione degli artt. 9 e 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Fatto Con la legge 26 marzo 2012, n. 33, la Regione Marche ha approvato norme in materia di procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale.

Tra le disposizioni introdotte ve ne sono diverse - segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 4, l'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, l'art. 8, comma 4, l'art. 9, comma 2, lettera d), l'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), l'art. 13, gli allegati Al, A2,

B1 e B2 nel loro complesso, l'allegato Al, punto n), l'allegato A2, punto h), l'allegato B1, punto 2h) e l'allegato B2, punti 7p) e 7q) che si prestano a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto 1. Alcune delle disposizioni oggetto del presente ricorso risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (di seguito 'VIA') di determinati progetti pubblici e privati. Di conseguenza, esse violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione che impone alla Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della loro potesta' legislativa.

1.1. L'articolo 2, comma 1, lettera e), definisce il progetto quale 'insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi'. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2011/92/UE, invece, qualifica il progetto come 'la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere' ovvero di 'altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo'.

Risulta evidente che tali definizioni sono tra loro non equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di 'progetto' con la 'documentazione progettuale' (l'insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorita' competenti. Tra l'altro, la definizione espressa nella legge regionale non comprende ne' i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi sull'ambiente e sul paesaggio, ne' gli interventi sull'ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale), Bl (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilita' regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilita' provinciale) sono di tipo dimensionale.

E' pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facolta' di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

L'allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali...

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