N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2012

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere - in collegamento con i gia' proposti ricorsi n. n. 97, dep. il 21 settembre 2011 e n. 34, dep. il 28 febbraio 2012 - il presente ricorso, e conseguentemente dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lettera c); e dell'articolo 35, comma 4; del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', come convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Il prof. avv. Falcon Avv.ti Pedrazzoli-Manzi

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 di data 18 maggio 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27740 del 21 maggio 2012 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod.

fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod.

fisc. PDRNCL56R010428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'articolo 17, comma 4, lettera c);

dell'articolo 35, comma 4;

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitita'', come convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012,

Per violazione:

dell'articolo 8, n. 1), dell'articolo 9, n. 3); dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670;

del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 70, 75 e 79; nonche' degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;

del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, ed in particolare dell'articolo 15;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, ed in particolare degli articoli 9, 10 e 10 bis;

per i profili di seguito illustrati.

Fatto Il d.l. 1/2012, come risultante dalla legge di conversione n.

27/2012, contiene disposizioni eterogenee, distribuite rispettivamente nel TITOLO I (Concorrenza), nel TITOLO II (Infrastrutture) e nel TITOLO III (Europa), volte a favorire la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' del Paese.

Nell'ambito delle predette disposizioni si collocano alcune norme che si collegano a precedenti disposizioni statali, rispettivamente contenute nel d.l. n. 98 del 2011 e nel d.l. n. 201 del 2011, gia' oggetto di impugnazione da parte di questa Provincia (rispettivamente con ricorso n. 97, dep. il 21 settembre 2011 e n. 34, dep. il 28 febbraio 2012).

In particolare, l'art. 17, co. 4, lett. c), modifica testualmente l'art. 28 d.l. 98/2011 in materia di rete distributiva dei carburanti, aggiungendo nel comma 4 dello stesso articolo 28 il seguente periodo: 'I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili'). Come detto, l'articolo 28, co. 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011 e' stato gia' impugnato dalla Provincia autonoma di Trento.

L'art. 35, co. 4, per parte sua, incrementa 'in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica' il 'concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201'. Anche l'articolo 28, co. 3, del d.l. n. 201 del 2011 e' stato impugnato dalla Provincia autonoma di Trento.

Le due disposizioni del d.l. n. 1 del 2012 cosi' individuate presentano dunque profili di lesivita' delle competenze provinciali e di illegittimita' costituzionale analoghi a quelli evidenziati nei precedenti ricorsi. E'vero che - trattandosi di disposizioni modificative o integrative - le auspicate pronunce su tali ricorsi riverbererebbero i loro effetti anche su tali nuove disposizioni.

Tuttavia, per completezza argomentativa ed espositiva ritiene la ricorrente Provincia di portare anche tali nuove disposizioni alla diretta attenzione di codesta ecc.ma Corte costituzionale.

In effetti, ad avviso della Provincia autonoma di Trento, le disposizioni succitate risultano lesive delle proprie prerogative costituzionali e statutarie per le seguenti ragioni di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 4, lettera

c).

Come esposto in narrativa, la lettera c) del co. 4 dell'articolo 17 modifica testualmente il comma 4 dell'art. 28 del d.l. 98/2011 aggiungendo un ulteriore periodo nell'ambito della disciplina relativa alla rete distributiva dei carburanti, per effetto della quale: 'I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili'.

Anche la modifica del comma 4 dell'articolo 28 del d.l. n. 98 del 2011 interviene nella materia del commercio, di competenza legislativa provinciale, fissando regole, ed imponendo direttamente ai Comuni un'attivita' amministrativa puntuale (meglio un limite a tale attivita'), senza che l'intervento legislativo statale trovi alcuna giustificazione o fondamento costituzionale.

La potesta' normativa ed amministrava provinciale sono riconducibili infatti agli ambiti di competenza statutaria concorrente (articolo 9, n. 3) e 16, dello Statuto speciale), a cui si e' aggiunta - solo per la parte in cui e' maggiore - la competenza residuale di cui al comma 4 dell'articolo 117 Cost.

Nella materia, la potesta' legislativa provinciale e' stata ripetutamente esercitata, da ultimo con la legge 30 luglio 2010, n.

17 (Disciplina dell'attivita' commerciale), che al Capo IV ha definito una normativa dettagliata relativa ai distributori di carburante, autosufficiente e del tutto indipendente da tale decreto.

Come gia' contestato, sia in relazione al comma 3 che al comma 4 dell'articolo 28 del d.l. n. 98 del 2011, va poi sottolineato che sono illegittime le disposizioni statali che pretendono di disciplinare la materia prescrivendo direttamente comportamenti ai Comuni, o fissando a questi limitazioni.

E' pacifico che...

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