N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2012

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 18 aprile 2012, ha approvato il disegno di legge n. 801 dal titolo 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilita' regionale', pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 21 aprile 2012.

Si ritiene di dover sottoporre al vaglio di codesta Corte le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8 ed 11 per le motivazioni che di seguito si espongono.

Art. 1, comma 2 - Si autorizza il Ragioniere generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 452.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e pari a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

La genericita' della locuzione 'investimenti coerenti' non consente di verificare se la regione negli effetti osservi le regole ed i limiti previsti dall'art. 3, commi 16 - 21-bis della legge n.

350/2003.

In proposito codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 70 del 2012 ha affermato che le prescrizioni contenute nelle cennate disposizioni costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonche' il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Di conseguenza la norma di cui al secondo comma dell'art. 1, poiche' non da' garanzie che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi, non fornendo nel dettaglio la tipologia di investimento in concreto programmata, si appalesa in contrasto, nella parte de qua, con gli articoli 117, terzo comma e 81, quarto comma della Costituzione.

Non puo' invero ritenersi sufficiente, secondo quanto affermato da codesta eccellentissima Corte nella cennata sentenza in occasione dello scrutinio di una analoga disposizione della regione Campania contenuta nella legge di bilancio per il 2011, l'elenco delle U.P.B.

da finanziare con il ricorso al mercato, fornito ai sensi dell'art.

3, decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 dall'amministrazione regionale con nota n. 25726/A.07.01 del 24 aprile 2012 (allegato 1).

Nell'allegato 1 alla suddetta nota sono infatti inserite alcune U.P.B., quali ad esempio 1.2.2.6.99, 4.2.2.8.99, 5.2.2.6.99, 7.2.2.6.99, che riportano come descrizione dell'intervento finanziato la dizione 'altri oneri comuni' e 'altri investimenti', ed altre, quali la 10.5.2.6.1 e la 12.4.2.62, che non appaiono immediatamente riconducibili alle spese di investimento come definite dall'art. 3, comma 18 della legge n. 350/2003.

Art. 6, comma 3 - Si autorizza l'assunzione per il biennio 2012-2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti peraltro individuati con procedure di selezione pubbliche, secondo quanto rappresentato dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 (allegato 2), nonche' per il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012-2022 di 180 milioni di euro.

Detta disposizione si ritiene essere in contrasto con gli art.

81, quarto comma e 97 della Costituzione giacche' non e' prevista per gli oneri derivanti dalle lettere b) e c) una copertura nelle forme richieste dall'art. 17 della legge n. 196/2009. In particolare per quanto attiene al pagamento delle obbligazioni pregresse da effettuarsi nel decennio 2012-2022, dai chiarimenti forniti non si rinvengono elementi tali da consentire l'imputazione del debito a carico della regione ne' una puntuale quantificazione dello stesso, trattandosi, come emerge peraltro da una relazione ispettiva della stessa amministrazione regionale (allegato 3), di gestioni di fatto prive delle prescritte preventive autorizzazioni amministrative. In assenza peraltro dell'indicazione nella scheda tecnica dei criteri seguiti per la quantificazione degli impegni, si ritiene che le autorizzazioni delle spese in questione possano compromettere gli equilibri finanziari sostenibili dei bilanci degli anni futuri non essendo garantita per le spese in questione una copertura sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere nel prossimo decennio.

Si rileva in proposito che non puo' ritenersi assolto l'obbligo di copertura della spesa di cui trattasi con l'inserimento delle stesse nella tabella riepilogativa degli effetti della manovra finanziaria fra le maggiori spese (riquadro B2 dell'allegato A alla legge), atteso che le stesse sono elencate anche nel riquadro A2 minori spese.

Nella sostanza il legislatore siciliano ha prima inscritto nel bilancio, di cui al disegno di legge n. 800, la spesa in questione pur in assenza della prescritta preventiva legge sostanziale di autorizzazione e di relativa copertura, per poi ridurla e/o azzerarla con il successivo provvedimento legislativo oggetto del presente gravame, nell'intento di ampliare, cosi' operando, il ventaglio di risorse disponibili con cui far fronte agli oneri previsti.

E' di tutta evidenza che si e' in presenza di un artificioso meccanismo contabile che non assicura l'effettivita' delle risorse finanziarie necessarie per sopperire alla spesa autorizzata.

E' invero tautologico, e non risolutivo ai fini del rispetto dell'art. 81 della Costituzione, (sentenza C.C. n. 135/1968), dare copertura finanziaria a nuovi oneri con riduzione di spese previste in capitoli del bilancio a loro volta inscritti in assenza di una legge sostanziale che ne abbia preventivamente individuato i mezzi con cui farvi fronte.

Analoga censura e' mossa riguardo alle previsioni dei commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 6 in quanto tutti riguardanti oneri gia' iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in assenza di una preventiva legge sostanziale di autorizzazione della spesa o che abbia dato copertura agli incrementi di spese gia' autorizzate per importi inferiori.

Il sesto comma infatti concerne l'incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art.

52 della legge regionale n. 11/2010 (cap. 183782 U.P.B. 6.2.1.3.1.) mentre il comma 7 'autorizza' la spesa e il permanere nel bilancio di capitoli di spesa gia' oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 per violazione degli articoli 81, quarto comma e 97 della Costituzione.

Il comma 8 autorizza la maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della legge regionale n.

11/2010 e all'art. 7, legge regionale n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio (disegno di legge n. 800), per 50.685 migliaia di euro in assenza di una norma sostanziale che li avesse autorizzati per quegli importi atteso che la cennata legge regionale n. 11/2010 determinava per l'anno 2012 l'importo di 33.363 migliaia di euro per i contributi in questione.

In proposito nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte ha subito chiarito che il quarto comma dell'art. 81 della Costituzione 'forma sistema con il terzo'.

Quest'ultimo dispone invero che con la legge di approvazione non si possono stabilire 'nuovi tributi e nuove spese', e cioe' non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, mentre il quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi 'nuove o maggiori spese' deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioe' che non possono emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di piu' ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36 e n. 31 del 1961 e n. 226 del 1976).

Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 nella sostanza consiste nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo a cui, invece, parrebbe essere venuto meno il legislatore siciliano iscrivendo in bilancio spese pluriennali e/o durature, destinate inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza avere prima provveduto a quantificare gli oneri per l'esercizio in corso e per quelli futuri e dare idonea copertuta finanziaria agli stessi con le modalita' prescritte dall'art. 17 legge n. 196/2009.

Ed invero nuove e/o maggiori spese, come quelle in questione per le quali la legge che le autorizza non indica idonei mezzi per farvi fronte, non possono trovare copertura mediante iscrizione negli stati di previsione della spesa, dovendo corrispondere ad un nuovo stanziamento l'indicazione positiva delle risorse (sentenze n. 47 e n. 49 del 1967 e n. 17 e n. 135 del 1968).

Art. 6, comma 10 - La disposizione, nel prevedere la proroga di un termine gia' scaduto da oltre sei anni, si appalesa in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Essa infatti, nel procrastinare l'applicazione del limite posto al trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, legittimerebbe ex post l'eventuale corresponsione di emolumenti in misura superiore a quella prevista dall'art. 31 della legge regionale n. 6 del 1997. In proposito codesta eccellentissima Corte, nel ritenere non costituzionalmente precluse in via di principio le leggi di...

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