N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.

80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, FAX 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcertavvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Genova;

Per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - parte prima - n. 1 del giorno 15 febbraio 2012, recante la 'Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio' e, in particolare, degli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17; dell'articolo 7, comma 3;

dell'articolo 8; dell'articolo 11, lett. c); dell'articolo 14;

dell'articolo 15, comma 3: tutti per violazione dell'articolo 117, della Costituzione. Inoltre, dell'articolo 15, comma 2), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed i), e terzo comma, Cost.; dell'articolo 38, comma 5, lett. a) e c), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. 1), e terzo comma, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 6 aprile 2012.

l. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte prima del giorno 15 febbraio 2012, risulta pubblicata la legge 7 febbraio 2012, n. 2, recante la 'Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio'. Tale legge regionale e' composta da nove titoli. Il titolo I, riguarda la finalita' e l'ambito di applicazione della legge; il titolo II, le disposizioni generali; il titolo III, il demanio; il titolo IV, il patrimonio disponibile e indisponibile; il titolo V, le scritture patrimoniali; il titolo VI, l'acquisizione dei beni; il titolo VII, le alienazioni, le permute e le valorizzazioni;

il titolo VIII, le concessioni e le locazioni; il titolo IX, le disposizioni finali e transitorie.

  1. La lettura delle numerose norme impugnate, che sono disseminate in tutti i titoli della stessa, (ad eccezione di quello riguardante le disposizioni transitorie e finali), permette agevolmente di rilevare che la legge n. 2/2012 della Regione Liguria, gia' considerata nella sua impostazione sistematica viola l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, perche' interviene nella materia del demanio e del patrimonio, ossia in una materia riguardante l'ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato.

    La dedotta illegittimita' costituzionale della legge regionale trova conforto nella circostanza che, come codesta Corte Costituzionale ha piu' volte avuto modo di precisare, la titolarita' di funzioni legislative e amministrative della Regione relativa all'utilizzazione di determinati beni non puo' incidere sulle facolta' che spettano allo Stato in quanto proprietario; inoltre, la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile e, pertanto, e' materia di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 370, n. 102 e n. 94 del 2008; n.

    286 del 2004; n. 343 del 1995).

    Con particolare riferimento al demanio marittimo, gia' codesta Corte ha posto in evidenza che le prerogative dello Stato precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacita' giuridica dell'ente, secondo i principi dell'ordinamento civile (sentenza n. 427 del 2004): pertanto, la competenza regionale in materia deve arrestarsi di fronte a quella dello Stato.

  2. Fermo restando quanto sopra evidenziato con riferimento all'intera legge regionale, occorre...

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