N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente dei Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

Contro La Regione Calabria (C.F. n. 02205340793) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, via Giuseppe Sensales 20 - 88100 Catanzaro (CZ).

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.

1, comma 1. Legge Regione Calabria n. 6 del 3 febbraio 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 10 febbraio 2012, che apporta 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n.

24, recante 'Istituzione del Centro Regionale Sangue', cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministeri in data 3 aprile 2012 F a t t o E' opportuno premettere che la regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario, tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore.

E' necessario altresi' premettere che in data 8 settembre 2011 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della regione Calabria n. 24/2011, recante 'Istituzione del Centro Regionale Sangue', per i seguenti motivi:

'1) l'art. 1, comma 1, che istituisce il Centro regionale sangue, e l'art. 2, che ne definisce le funzioni (consistenti nel coordinamento, nella programmazione e nel controllo di tutte le attivita' trasfusionali che si svolgono nella regione, nel coordinamento dei rapporti tra le regioni circa la raccolta del sangue, e nella gestione dei finanziamenti), nonche' le altre disposizioni ad essi inscindibilmente connesse creano e disciplinano un nuovo ente destinato ad operare nell'ambito sanitario. Tali disposizioni prevedono pertanto specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Esse pertanto si pongono in contrasto con le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010.

Inoltre l'art. 1, comma 2, l'art. 4, comma 1, e l' art. 10, comma 2, demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta con il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010.

In particolare le disposizioni sopra...

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