N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 aprile 2012

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente;

Contro Regione Molise, in persona del presidente della Giunta regionale attualmente in carica, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2; 18, commi 1 e 2; 67; 68, comma 1, lett. a), 69; 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, 'Legge Finanziaria Regionale 2012', pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise 28 gennaio 2012, n. 2, edizione straordinaria.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 18 commi 1 e 2 L.R. Molise 26-1-2012 n. 2.

La L.R. Molise 26-1-2012 n. 2 all'art. 18 commi 1 e 2, rubricato 'Rimborso delle spese per trasferte e autorizzazione alle missioni' prevede che '1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo assolvimento di funzioni istituzionali strategiche, nell'ambito della superiore esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa, e' consentita al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale la possibilita' di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto.

  1. Per i soli casi di cui al comma l sono ammissibili i rimborsi per l'uso del mezzo proprio secondo le disposizioni vigenti, purche' sia formalmente attestata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e sia comprovata la convenienza economica per l'Amministrazione rispetto alle complessive modalita' alternative di effettuazione della trasferta.

  2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 12 (Disciplina del trattamento di missione del personale regionale) e' sostituito dal seguente: '1. Le missioni del personale con qualifica non dirigenziale sono preventivamente autorizzate dal dirigente di riferimento. Le missioni del personale dirigenziale sono comunicate preventivamente al dirigente immediatamente sovraordinato.

    Le missioni del Direttore generale ed equiparato non necessitano di autorizzazione se effettuate nell'ambito del territorio nazionale'.

    La norma ai primi due commi consente l'utilizzo del mezzo proprio e relativo rimborso spese al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale in occasione delle trasferte di' servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto.

    Tale disposizione regionale contrasta con l'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ed espressione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in base al quale 'A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi'.

    In base alla richiamata norma statale per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale di cui ai primi due commi della disposizione ora impugnata, non possono pertanto essere applicate le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della legge n. 836/73 (l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive) e nell'art. 8 della legge n. 417/78 (determinazione dell'indennita' chilometrica).

    L'art. 15 della legge n. 836/73 prevede che 'Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale puo' essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea.

    L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso.

    Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in localita' comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

    Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica'.

    L'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 prevede che 'La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836), e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

    Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

    Il dipendente statale trasferito di autorita', per il trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT