N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2012

P. Q. M.

Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 2/2012 della Regione Campania nei limiti anzidetti per gli esposti motivi.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2012.

Roma, addi' 30 marzo 2012 L'Avvocato dello Stato: Venturini

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della l.r. 27 gennaio 2012, n. 2, 'Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014' pubblicata nel B.U.R.

Campania 28 gennaio 2012, n. 6, quanto agli artt. 1, commi 5 e 6, e 5, per contrasto con gli artt. 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera

e) della Costituzione.

La predetta legge della Regione Campania viene impugnata con riferimento alle predette disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2012, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi.

M o t i v i 1. - L'art. 1, comma 5, della l.r. n. 2/2012 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

L'art. 1, comma 5, dispone che la copertura finanziaria del fondo per il pagamento dei residui perenti e' pari ad euro 600.000.000.00 (UPB 7.28.64).

Inoltre, la copertura finanziaria e' garantita da una quota parte del bilancio di amministrazione dell'esercizio precedente malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

La disposizione regionale in esame si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 7/2002, il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Inoltre, tale stanziamento, oltre ad essere privo di disponibilita' di cassa, appare sottostimato rispetto alle effettive esigenze derivanti da eventuali reiscrizioni dei residui perenti il cui ammontare al 31 dicembre 2009, ultimo dato ufficiale disponibile, e' pari a circa 3.870.000.000,00 di euro.

Sussiste, di conseguenza, la...

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