N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della L.R. 27 gennaio 2012 n. 1, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012)' pubblicata nel B.U.R. Campania 28 gennaio 2012, n. 6 quanto alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, 22, 37, 50, 23, commi 6, 7 e 10, 24, commi 2 e 3, 27, comma 1, lett. b), 32, comma 2, 45, commi 1 e 3, per contrasto con gli artt. 3. 81, comma 4, 97, 117, commi 2 e 3, 119, comma 2, e 120, comma 2, della Costituzione.

La predetta legge della Regione Campania viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2012, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi.

Motivi 1) L'art. 11, comma 4, della l.r. n. 1/2912 e' illegittimo per contrasto con gli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.

L'art. 11, recante norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi regionali e locali in materia fiscale e contributiva, al comma 4 dispone che la Commissione appositamente istituita per il contrasto all'evasione e all'elusione 'puo' proporre modifiche normative e specifici accordi volti al progressivo miglioramento e potenziamento delle modalita' tecniche e operative nell'attivita' di accertamento, prevedendo ulteriori firme di riconoscimento premiale in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), compreso l'eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all'attivita' di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell'economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale nell'ambito del territorio regionale, da escludere dal complesso delle spese: finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilita' interno'.

La disposizione nel consentire che le spese finanziate con il maggior gettito riferibile all'attivita' di recupero fiscale relativa ai tributi regionali e locali siano incondizionatamente escluse dal complesso delle spese finali valide ai fini del patto di stabilita' interno, comporta oneri, in termini di saldi di finanza pubblica, privi di compensazione con le entrate, in violazione della disciplina nazionale di riferimento.

Per gli enti locali l'esclusione delle sole predette spese dal computo ai fini del patto di stabilita' interno e non anche delle connesse entrate determina, infatti, maggiori spazi finanziari che gli enti locali possono utilizzare aumentando la spesa in violazione del patto di stabilita' interno previsto dalla disciplina statale da ultimo dall'art. 31 della legge n. 183/2011, che non prevede la ridetta esclusione.

Per le regioni, inoltre, l'art. 32, comma 4, lettera i), della legge n. 183/2011, nel disciplinare il patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dispone l'esclusione ai fini del patto di stabilita' delle sole spese in conto capitale nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno derivanti dall'attivita' di recupero fiscale purche' acquisite, con separata evidenza, in apposito capitolo di bilancio. La norma statale pone, dunque, delle specifiche condizioni per l'esclusione ai fini del patto di stabilita' che, tuttavia, il legislatore regionale, non prevede.

Ne discende che la disposizione regionale nel prevedere incondizionatamente l'esclusione dal complesso delle spese finali valide ai fini del patto di stabilita' interno, delle spese finanziate con il maggior gettito riferibile all'attivita' di recupero fiscale relative ai tributi regionali e locali, determina un peggioramento, non compensato, dei saldi di finanza pubblica, e, per l'effetto, contrasta con i vincoli recati in tema patto di stabilita' interno dalla richiamata disciplina statale.

Posto che la disciplina statale di riferimento costituisce disciplina di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non puo' derogare, la disposizione regionale viola, pertanto, gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2) L'art. 22, 37 e 50 della l.r. n. 1/2012 sono illegittimi per contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione.

Gli artt. 22, 37 e 50 prevedono rispettivamente:

la costituzione di una societa' di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, con capitale sociale pari ad euro 500.000,00;

l'istituzione di un fondo per la gestione di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo con un onere pari ad euro 1.000.000.000,00;

l'istituzione di un fondo di finanziamento delle universita' campane con un onere pari ad euro 1.000.000.000,00, di cui euro 500.000.000,00 coperto con le disponibilita' del fondo di riserva per le spese impreviste (UPB 7.28.135).

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle suddette disposizioni normative e' data dal fondo di riserva per le spese impreviste (UPB 7.28.135) la cui dotazione finanziaria e' pero' pari ad euro 868.000,00.

Pertanto, le suddette disposizioni normative, non prevedendo adeguata copertura finanziaria, violano l'art. 81, comma 4, della Costituzione.

3) L'art. 23, comma della l.r. n. 1/2912 e' illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

L'articolo 23, comma 6, dispone che 'In attuazione del principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarita' alla data del 1° gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale e' ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse'.

La norma, incidendo su un fondo gia' costituito nel suo ammontare e avente una 'destinazione di scopo', invade la materia del trattamento economico della dirigenza come disciplinato dalla contrattazione collettiva (articoli 26, comma 3, 27, comma 9, e 28, comma 2, del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 della Dirigenza comparto Regioni - Autonomie locali).

Pertanto, essa contrasta con l'art. 45 del d.lgs. 165/2001, che al comma 1 dispone: 'II trattamento economico fondamentale ed accessorio (...) e' definito dai contratti collettivi', e, in generale, con il titolo III del citato d.lgs. n. 165 (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

In tal senso e' anche quanto affermato da codesta Corte (sent. n.

339 del 2011) con riferimento alla utilizzazione delle economie risultanti dalla riduzione della pianta organica dirigenziale per la valorizzazione delle posizioni organizzative dei funzionari prevista dalla legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010.

Per quanto, inoltre, possa rilevare anche l'ARAN (parere n.

A1129) ritiene che non e' possibile la riduzione delle risorse in occasione della soppressione di funzioni (e di posti) di qualifica dirigenziale, poiche' in contrasto con la disciplina contrattuale.

Di conseguenza la norma regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.

4) L'art. 23, comma 7, della l.r. n. 1/2012 e' illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'articolo 23. comma 7, stabilisce che il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale per il triennio 2011-2013, nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT