N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC 'agsrm@mailcert.avvocaturastato.it'), presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in L'Aquila,Via Leonardo da Vinci, 6;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46 della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del giorno 18 gennaio 2012, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)', giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2012.

Con la legge 10 gennaio 2012, n. 1, la regione Abruzzo ha dettato 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)'.

In particolare, l'articolo 16 ha introdotto modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 recante 'Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore dei territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche', prevedendo, al comma 2, che 'al comma 1, dell'articolo 12 (Aggiornamenti del costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011 le parole 'di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50' sono sostituite con le parole 'di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in 35,00''.

L'art. 1, comma 1, ha disposto il rifinanziamento della legge regionale n. 72/2000, attributiva di un contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN. L'art. 6, comma 1, ha disposto che 'le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui all'art. 2, comma 98, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale'.

L'art. 6, comma 2, ha abrogato il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale n. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004), che prevedeva che l'introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale, pari ad euro 10.000.000,00, fosse destinato alla copertura dei disavanzi sanitari maturati a decorrere dall'esercizio 2001.

Lo stesso art. 6, comma 2, ha stabilito, inoltre, che l'importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale, non utilizzato per il finanziamento del programma operativo del Servizio Sanitario Regionale, venga riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.

L'art. 42, comma 2, ha aggiunto l'art. 12-bis all'art. 12 della l.r. n. 6 del 2011, demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del servizio sanitario regionale volte all'implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale.

L'art. 44 ha stabilito, poi, che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del ticket di 10 euro, non possa superare il costo della prestazione.

L'art. 45, comma 2, ha modificato l'art. 3, comma 5, lett. b) della legge regionale n. 32/2007, prevedendo che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/92, possano ottenere da parte del comune territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria, senza la preventiva acquisizione del nulla osta di compatibilita', da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanita'.

L'art. 46 ha previsto, infine, che - fermo restando il budget assegnato - la struttura privata accreditata erogante prestazioni di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 possa trasferire, nell'ambito della stessa A.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all'interno della stessa A.S.L. gia' autorizzate ma non accreditate.

Le richiamate norme della legge regionale Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012 si pongono in contrasto con la Costituzione per i seguenti Motivi

1) Illegittimita' dell'art. 16 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n.

1 per violazione degli art. 117, comma 2, lettere e) ed a) ed art.

117, comma terzo, della Costituzione.

  1. La norma contenuta nell'articolo 16 introduce, come detto, modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 recante 'Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche', prevedendo, al comma 2, che 'al comma 1, dell'articolo 12 (Aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011 le parole 'di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50' sono sostituite con le parole 'di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in 35,00''.

    Occorre preliminarmente osservare che, in materia di concessioni di derivazioni di acqua pubblica, l'art. 35 del T.U. n. 1775 del 1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

    L'art. 6 del medesimo T.U. prevede, altresi', una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore a tale valore.

    La norma regionale in esame, stabilendo un nuovo importo del costo unitario del canone, associato non piu' alla potenza nominale, bensi' alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico, si pone in contrasto con la normativa statale sopra richiamata.

    La riserva statale di determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di acqua e' atto riconducibile alla tutela dell'ambiente, considerato che il Regio decreto n. 1775 del 1933, rubricato 'Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici', detta disposizioni in tema di acque pubbliche, materia, quest'ultima, riconducibile a detta competenza esclusiva statale. L'art. 35 del R.D. sopra citato e' norma che ha la funzione di garantire uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale e, pertanto, il criterio da essa previsto non puo' essere modificato da una norma regionale che risulta in tal modo violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

  2. Inoltre, la previsione regionale in esame determina uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo.

    E', infatti, palese che una disciplina dei canoni disordinata e disomogenea sul territorio da parte delle Regioni e' suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere oneri e costi diversi a seconda del territorio sul quale svolgono la loro attivita' e che l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali alla produzione di energia elettrica incide sul confronto competitivo per le imprese.

    La norma, dunque, viola la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di tutela della concorrenza dall'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.

  3. Infine, la fissazione di un criterio diverso per la determinazione del canone si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239/2004, in particolare per quanto concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell'energia, di non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione, di...

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