N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 marzo 2012

Ricorso della regione Veneto (c.f. 80007580279 e p.i.

02392630279), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa del 22 febbraio 2012, n. 272, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi (c.f. BRTMRA48T28L483I) del Foro di Padova e Andrea Manzi (c.f. MNZNDR64T26I804V) del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi, n.

12;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.

35, comma 8, 9, 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita')', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O. n. 18, per violazione degli artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117, 118, 119, 120 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, comma 2,

Cost., e del seguente parametro interposto: legge 5 maggio 2009, n.

42.

F a t t o

1. - Introduzione.

In data 24 gennaio 2012 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19, S.O. n. 18, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, meglio conosciuto come 'decreto Monti', relativo alle cosiddette 'liberalizzazioni'.

Nell'ambito del citato provvedimento normativo, la Regione Veneto ha individuato alcune disposizioni (segnatamente i commi 8 e 9 e 10 dell'art. 35) lesive di proprie prerogative costituzionalmente sancite e tutelate nonche' numerosi altri profili di contrasto con il dettato costituzionale, che ridondano in altrettante lesioni dell'autonomia regionale e degli enti locali, Province e Comuni, dei cui interessi si fa in questa sede portatrice.

Per questi motivi la ricorrente si rivolge a Codesta Ecc.ma Corte costituzionale affinche' intervenga ripristinando la piena conformita' a Costituzione.

2. - Il sistema attuale di contabilita' e tesoreria regionale.

In via preliminare si osserva che la Regione Veneto, in virtu' della previsione di cui all'art. 52 della propria legge regionale n.

39 del 29 novembre 2001 (recante 'Ordinamento del Bilancio e della Contabilita' della Regione'), ha in corso con l'istituto Unicredit Banca s.p.a. un contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria, stipulato in Venezia il 17 dicembre 2008 (doc. 2), della durata di anni cinque, con decorrenza dal 1o gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2013, che viene svolto secondo le modalita' e i contenuti previsti dal Capitolato speciale d'oneri allegato allo stesso.

In adempimento a questo contratto Unicredit Banca s.p.a. esegue tutt'ora, per conto della Regione Veneto, il 'complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Amministrazione Regionale, tra l'altro alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, nonche' all'amministrazione e alla custodia dei titoli e valori ed, in generale, agli adempimenti previsti dalla Legge di contabilita' regionale n. 39 del 29 novembre 2001'.

Tale servizio costituisce una fonte di entrata per l'amministrazione regionale dato che alle operazioni esecutive degli obblighi contrattuali viene applicato a credito sui depositi (giacenze di cassa) 'un tasso attivo a capitalizzazione trimestrale di interesse lordo pari a + 66 (sessantasei) punti base di spread sull'Euribor un mese (base 365) media mese precedente pro tempore' (cfr. art. 4 del contratto), verso un tasso passivo per le anticipazioni di tesoreria pari a '+ 41 (quarantuno) punti base sull'Euribor un mese (base 365) media mese precedente pro tempore'.

Il contratto non prevede altri oneri, ne' commissioni bancarie a carico di terzi, ne' addebiti per incassi o emissioni, RID MAV, commissioni pagamenti all'estero, spese postali, etc. ne' per ogni altra imposta o onere conseguente all'attivita' oggetto di appalto (cfr. art. 5 del contratto). Ne' prevede aggio o corrispettivo alcuno per il tesoriere (cfr. art. 11 del Capitolato d'oneri, allegato D al contratto).

Conseguentemente ogni attivita' viene gestita dalla Unicredit Banca s.p.a. attraverso la propria filiale di Venezia, sita in San Marco - Mercerie dell'Orologio, 191, presso la quale e' aperto il conto corrente speciale n. 000100537110 sul quale, quotidianamente, corrisponde la Direzione Ragioneria della Regione, sia per l'esecuzione dei mandati emessi, sia per la registrazione delle reversali di incasso, che per ogni altra operazione inerente al rapporto.

Come da estratto conto al 31 dicembre 2011 (doc. n. 3), a fine anno questo presentava un saldo di € 346.659,50 a fronte di una movimentazione nel mese di dicembre 2011 di € 1.469.623.076,07 in entrata e di € 1.481.967.129,32 in uscita, che corrispondono all'andamento medio mensile della finanza regionale, che opera per bilancio di cassa con circa 14 miliardi di euro all'anno.

Quanto alle risorse amministrate queste provengono da piu' fonti:

accanto alla entrate per trasferimenti dallo Stato, si registrano anche entrate proprie, distinguibili perche' derivanti sia dai tributi, sia da entrate patrimoniali conseguenti a rapporti, vuoi di diritto pubblico vuoi di diritto privato.

Quanto alle entrate da tributi propri, queste derivano in buona parte da imposte quali: l'addizionale regionale IRPEF (per un gettito di circa due miliardi di euro) e l'IRAP, entrambe incassate a mezzo dell'Agenzia delle Entrate; tributi riscossi direttamente dalla Regione avvalendosi della tesoreria, quali, ad esempio, il 'bollo auto' (per un gettito nel 2011 di 676,05 milioni di euro circa) e le varie tasse di concessione regionale, tasse universitarie e di abilitazione, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, le accise per gasolio e benzina, l'addizionale regionale sul gas metano ed altre entrate proprie registrate al Titolo 1° fra i tributi propri (per un gettito di 284,5 milioni di euro circa).

3. - La novella governativa.

3.1. Come rammentato in premessa, di recente il Governo nazionale, con il qui gravato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'art. 35, commi 8, 9 e 10, ha introdotto, a sedicenti fini di 'tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica', disposizioni a contenuto sostanzialmente ablativo delle risorse regionali. Cio' senza soprattutto distinguere - e qui la peculiare gravita' dell'iniziativa - fra risorse provenienti dallo Stato e risorse che sono il provento dell'attivita' propria dell'amministrazione regionale.

Per opportuna ricognizione si riportano per intero, al fine di una loro piu' precisa contezza, i commi 8, 9 e 10 del menzionato art.

35:

'8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale'.

3.2. Come appare dalla lettura dei tre commi sopra esposti, il linguaggio utilizzato non e' dei piu' chiari e lineari.

Comunque sia, il significato concreto di tali disposizioni e' ricavabile dal contenuto degli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (recante 'Nuove modalita' di attuazione del sistema di tesoreria unica'), il quale, derogando al regime di tesoreria unica di cui alla previgente legge 29 ottobre 1984, n. 720, aveva, in sintesi, previsto che le Regioni, attraverso un percorso istituzionale ben definito, potessero, in modo progressivo, dotarsi di una propria tesoreria, in corrispondenza al maggior livello di autonomia da queste conseguite: a) sia a coronamento degli ambiti di competenza nel frattempo trasferiti dallo Stato, anche in materia tributaria; b) sia in adeguamento al nuovo quadro istituzionale proveniente dai cd. 'Decreti Bassanini' (in particolare legge n.

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