N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2012

P.Q.M.

Cio' premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri come sopra rapp.to e difeso ricorre a codesta Ecc.ma Corte costituzionale affinche' voglia dichiarare per i motivi sopra illustrati l'illegittimita' costituzionale della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, pubblicata sul BUR n. 52 del 28 dicembre 2011, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2012), relativamente alle seguenti disposizioni: art. 9, comma 5;

art. 16, comma 1; art. 17, comma 1; art. 21, comma 11; art. 27, comma 4; art. 27, comma 6 lettera c); art. 51, commi 4, 5 lettera a), 9, 12, 18; 57 commi 4 e 5; 77.

Si producono la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2012 (in copia autentica e per estratto), e la legge provinciale impugnata.

Roma, 27 febbraio 2012

L'avvocato dello Stato: Gentili

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, pubblicata sul BUR n. 52 del 28 dicembre 2011, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2012), relativamente alle seguenti disposizioni: art. 9, comma 5;

art. 16, comma 1; art. 17, comma 1; art. 21, comma 11; art. 27, comma 4; art. 27, comma 6, lettera c.); art. 51, commi 4, 5 lettera a), 9, 12, 18; 57 commi 4 e 5: 77 (delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2012).

  1. L'art. 9 comma 5 della legge provinciale di Trento n. 18/2011 (legge finanziaria provinciale 2012) dispone: '5. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e' ridotta di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012.'.

    L'art. 17 commi 1 e 2 d.lgs. n. 68/2011, recante norme sull'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, dispone:

    '1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

  2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.'.

    Originariamente nell'art. 17 ora citato figurava anche un comma 5 del seguente tenore: '5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.'.

    Tale comma e' stato tuttavia abrogato dall'art. 28, comma 11-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    La disciplina delle aliquote dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile per la circolazione automobilistica e' quindi tuttora regolata dall'art. 60, commi 1, 3 e 5 del d.lgs. n.

    446/1997, i quali dispongono: '1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

  3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.

  4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data'.

    L'art. 17 commi 1 e 2 d.lgs. n. 68/2011, dunque, non richiama il comma 4 dell'art. 60 d.lgs. n. 446/1997 ora citato, giusta il quale '4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.'.

    Dal mancato richiamo al comma 4 dell'art. 60 d.lgs. n. 446/1997, e dall'abrogazione dell'originario comma 5 dell'art. 17 d.lgs. n.

    68/2011 si ricava quindi che il legislatore statale ha inteso disciplinare, sotto il profilo della possibilita' di aumentarne o diminuirne le aliquote, l'imposta in questione soltanto relativamente alle Regioni a statuto ordinario, e piu' precisamente relativamente alla provincie in queste comprese.

    Secondo un tipico procedimento di finanza derivata, infatti, il tributo in questione e' istituito con legge dello Stato e il suo gettito e' dalla stessa legge statale attribuito agli enti locali destinatari (le province delle regioni a statuto ordinario); in questo contesto, la legge statale consente a tali enti locali di variare entro limiti predeterminati le aliquote dell'imposta.

    Questo meccanismo non e' stato esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. In considerazione della particolare autonomia finanziaria di cui questi enti sono titolari, la legge statale (art. 60 comma 5 d.lgs. n. 446/1997) prevede che essi, fino a quando i loro rapporti finanziari con lo Stato non saranno regolati in modo da assicurare il necessario equilibrio, rimangano titolari del gettito dell'imposta, come previsto dal comma 1 dell'art. 60 cit., senza poter intervenire sulle aliquote.

    La disposizione dell'art. 9 comma 5 della legge provinciale impugnata, invece, riduce unilateralmente di tre punti l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile.

    In tal modo essa contrasta con l'attuale assetto del coordinamento tra la finanza statale e la finanza delle regioni a statuto speciale e province autonome, quale delineato dalle disposizioni statali sopra illustrate. Interventi sulle aliquote ad iniziativa provinciale saranno infatti possibili solo quando, e a condizione che, siano contestualmente regolati i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e tali enti territoriali.

    Cio' comporta la violazione innanzitutto dell'art. 73, comma 1-bis dello Statuto provinciale adottato con d.P.R. n. 670/1972, il quale dispone che '1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale'.

    Si e' visto infatti che nella fattispecie la legge statale non consente alle province autonome di Trento e Bolzano di modificare le aliquote dell'imposta in questione. Il che, del resto, e' coerente con la previsione dell'art. 75, lettere a) e g) dello Statuto, giusta la quale spettano alle province autonome i nove decimi del gettito dell'imposta. Ridurre unilateralmente l'aliquota da parte della Provincia, comporta quindi che venga ridotto anche il gettito del decimo di spettanza statale; cio' che non e' consentito appunto fino a quando non sia stato compiutamente disciplinato il coordinamento della finanza statale e di quella delle province autonome.

    La disposizione provinciale impugnata viola poi l'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., nella parte in cui riserva alla competenza statale esclusiva la disciplina del sistema tributario dello Stato:

    la disposizione impugnata modifica infatti l'aliquota di un'imposta statale al di fuori dei limiti consentiti dalla legislazione statale stessa. E viola l'art. 117 comma 3 Cost. nella parte in cui prevede che rientri nella legislazione concorrente il coordinamento della finanza pubblica ai vari livelli di Governo: la Provincia e' infatti intervenuta sulla materia prima che venissero dettate le norme di coordinamento prefigurate dall'art. 60, comma 4, d.lgs. n. 446/1997, e comunque in contrasto con i principi che attualmente la legislazione statale detta in materia di coordinamento tra Stato e Regioni a statuto speciale e provincie autonome in materia di aliquote dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile automobilistica. Si e' infatti visto che tali principi attualmente escludono un potere regionale o provinciale di intervento normativo sulle aliquote.

    Proprio in materia di agevolazioni fiscali incidenti su imposta regolate da legge dello Stato (li', credito di imposta; qui, riduzione di tre punti dell'aliquota) introdotte con legge da regioni a statuto speciale, codesta Corte ha recentemente chiarito (sent. n.

    30/2012) che 'La...

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