N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2012

P.Q.M.

Voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 21 della legge regionale pugliese 30 dicembre 2011 n. 38, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia, pubblicata nel BUR del 30.12.2011 n. 201.

Si producono in allegato la delibera del Consiglio dei ministri in data 24.2.2012 (per estratto in copia conforme) e il testo della legge impugnata.

Roma, 28 febbraio 2012

L'avvocato dello Stato: Gentili

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 24.2.2012) dell'art. 7 comma 21 della legge regionale pugliese 30 dicembre 2011 n. 38, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia, pubblicata nel BUR del 30.12.2011 n. 201.

L'art. 7 della legge finanziaria pugliese per il 2012 (1.r. n.

38/2011), dedicato alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone nel comma 21:

'21. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresi' i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il Servizio finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, il trasgressore puo' definire la controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione secondo le modalita' di cui al comma 23, sesto periodo. Entro lo stesso termine il trasgressore puo'...

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