N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27, pubblicata, nel Bollettino Ufficiale Regione Sardegna n. 38 del 29 dicembre 2011 e recante il titolo 'Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)'.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 febbraio 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.

  1. Gli articoli 4, comma 2, e 7, comma 5, introducono disposizioni in materia di fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale in contrasto con la vigente normativa statale e, pertanto, violano l'articolo 81, comma 4, e gli articoli 117, comma 2, lett. e), 117, comma 3, della Costituzione.

Si premette che con la legge in esame la Regione Sardegna intende apportare delle modifiche alla legge regionale n. 15/1965 recante 'Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale'.

La legge regionale in esame prevede la modifica delle regole del Fondo pensionistico integrativo per i dipendenti regionali (FITQ), istituito dalla legge regionale n. 15 del 1965. Tale fondo e' preesistente alla definizione della disciplina organica della previdenza complementare, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 252 del 2005 e, quindi, e' sottoposto a regole sostanzialmente differenti rispetto a quelle previste per la previdenza complementare.

Detta legge regionale, nel ridefinire il Fondo, opera, all'articolo 2, una sostanziale distinzione tra il personale gia' iscritto al FITQ e quello non iscritto al fondo, nonche' assunto a decorrere dal 1° gennaio 2012. Infatti, si prevede che per i neoassunti e i non iscritti si applichi la disciplina generale del d.lgs. n. 124 del 1993.

Tuttavia, la legge...

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