N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli artt. 10 e 22 della legge regionale Marche 28 dicembre 2011, n. 28 per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

  1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2012.

Roma, 28 febbraio 2012

L'avvocato dello Stato: De Bellis

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt.

10 e 22 della legge regionale Marche 28 dicembre 2011, n. 28, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012.

Sul B.U.R. Marche 30 dicembre 2011, n. 116 e' stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)'.

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 10 e 22 per contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. ed in particolare:

  1. l'art. 10 per contrasto con l'art. 5, comma 36 del decreto-legge n. 953/1983, nonche' con gli artt. 117, comma 2, lett.

    e), e 119, comma 2, della Costituzione;

  2. l'art. 22 per contrasto con l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, nonche' con l'art.

    117, comma 2, lett. s) Cost.

    Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti Motivi 1) L'Art. 10 della legge regionale Marche n. 28/2011 cosi' dispone: 'A decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale'.

    Si premette, al riguardo, che la predetta tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, e' stata 'attribuita' per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, e che l'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresi', demandato alle Regioni 'la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo' alla suddetta tassa.

    Tra l'altro, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ha...

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