N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012

Ricorso della regione autonoma della Sardegna (cod. fisc.

80002870923), in persona del Presidente pro-tempore Dott. Ugo Cappellacci, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto e in forza della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/1 del 16 febbraio 2012, dagli Avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc. LDDTZN52T59B354Q, PEC - Posta Elettronica Certificata tledda@pec.regione.sardegna.it) e Prof.

Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G, PEC - Posta Elettronica Certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 13, 14, comma 13-bis, 1°, 2° e 3° periodo, 16, commi da 2 a 15-bis, 23, commi da 14 a 22, 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, 31 e 48, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, pubblicato in G.U. n. alla Gazz. Uff., 6 dicembre 2011, n. 284,

Suppl. ordinario n. 251, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.

214, pubblicata in G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, Suppl. Ordinario n.

276.

F a t t o 1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici', e' intervenuto in una vasta pluralita' di materie, che - per citare solo alcuni esempi - vanno dagli aiuti alla crescita economica (art. 1) alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione (art. 4);

dalle misure per la stabilizzazione del sistema creditizio (art. 8) a quelle misure per il contrasto dell'evasione (artt. 10 sgg.); dalle misure per la riduzione della spesa (artt. 21 sgg.) a quelle per la riduzione del debito pubblico (artt. 25 sgg.); dalle misure per lo sviluppo industriale (artt. 38 sgg.) a quelle per lo sviluppo infrastrutturale (artt. 41 sgg.).

E' agevole constatare che alla realizzazione del vasto programma delineato da tale decreto-legge sono state chiamate anche le autonomie territoriali. Non e' giustificabile, pero', che per alcuni significativi profili il concorso di tali autonomie (in particolare di quelle regionali, e ancor piu' in particolare della Regione Sardegna) sia stato strutturato in forme e con contenuti del tutto illegittimi.

2. Specificamente illegittimi, e violativi delle attribuzioni della ricorrente, sono, nelle parti indicate in epigrafe e che appresso meglio si identificheranno, gli articoli 13, 14, comma 13-bis, 16, commi da 2 a 15-bis, 23, commi da 14 a 22, 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, 31 e 48. Essi debbono essere pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. Preliminarmente, e' opportuno ricordare che le disposizioni oggi impugnate irrompono in un contesto normativo nel quale, per quanto specificamente riguarda la Regione Autonoma della Sardegna (hinc inde: Regione o Sardegna), campeggia l'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato alcune delle disposizioni piu' qualificanti del Titolo III dello Statuto, recate dall'art. 8, in materia di fonti delle entrate regionali.

1.1. In base alle disposizioni cosi' novellate, le entrate della Regione Sardegna derivano 'a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici'.

L'art. 8 dello Statuto, nella sua formulazione originaria, disponeva invece che le entrate della Regione fossero costituite:

'dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio; dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione; dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione; dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli del tabacchi consumati nella Regione; da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione; dai canoni per le concessioni idroelettriche; dai contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facolta' di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato; da redditi patrimoniali; da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie'.

Le misure previste dalle nuove disposizioni statutarie non hanno avuto ancora piena e corretta esecuzione per la colpevole inerzia dello Stato, inerzia che la Regione Sardegna ha gia' censurato promuovendo innanzi codesta Ecc.ma Corte costituzionale i giudizi iscritti al n. 8 Reg. Confl. Enti 2011 e ai nn. 96 e 160 Reg. Ric.

2011. Proprio quelle previsioni, pero', sono di centrale importanza anche nella presente controversia, in una con gli altri parametri che verranno appresso richiamati.

1.2. La riforma dell'art. 8 dello Statuto si e' resa necessaria per permettere alla Regione di far fronte all'evoluzione complessiva della realta' economico-finanziaria territoriale e nazionale. Di questo e' testimonianza il carteggio intervenuto tra il Ragioniere Generale dello Stato e la medesima Regione tra l'agosto e il settembre del 2005, relativamente alla misura delle entrate di maggiore rilevanza per le finanze regionali: la compartecipazione all'imposta sul reddito e la compartecipazione all'I.V.A.

Con nota del 3 agosto 2005, prot. n. 0102482, il Ragioniere Generale rappresentava di aver presentato, nell'ambito del precedente sistema di compartecipazione al gettito d'imposta, che prevedeva una determinazione annuale in merito, una proposta di quantificazione delle quote di compartecipazione I.V.A. 'nell'attesa che si proceda alla revisione dell'ordinamento finanziario che consenta di trasformare la compartecipazione IVA da quota variabile a quota fissa', e che tale proposta era stata predisposta 'abbandonando [...] il criterio incrementale del tasso di inflazione che, comportando nel tempo la progressiva svalutazione in termini reali del cespite regionale, ha di fatto svilito lo strumento di garanzia previsto dallo Statuto, che mirava a consentire il tempestivo adeguamento delle entrate regionali alle mutevoli necessita' di spesa derivanti dall'espletamento delle funzioni normali della Regione'. Con nota del 2 settembre 2005, prot. n. 0112371, ancora il Ragioniere Generale rappresentava che 'il gettito IRPEF regionale [...] registra una crescita, nell'arco temporale considerato [1991-2003], pari all'1,9%, avallando, pertanto, la tesi della Regione circa l'anomalo trend dell'IRPEF regionale rispetto a quello nazionale'.

E' proprio in considerazione della palese insufficienza (esplicitamente riconosciuta dallo Stato) del quadro finanziario delle entrate regionali che si e' addivenuti alla seconda modifica dell'art. 8 dello Statuto, intervenuta, come si e' gia' detto, nel 2006, con la quale - fra l'altro - si e' aggiunto il canale di finanziamento relativo ai 'sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici' e - per l'appunto in coerenza con i rilievi sopra riportati - si e' introdotta la quota fissa di compartecipazione all'I.V.A. maturata nella Regione Sardegna (v., rispettivamente, lett. m) e f) dell'art. 8, comma 1, nella formulazione vigente).

Risulta dunque per tabulas, sia dalla posizione assunta dallo Stato nell'interlocuzione con la Regione, sia (e soprattutto) dal contenuto normativo della novella statutaria del 2006, che il regime delle entrate regionali e' stato modificato al fine permettere alla Sardegna di assolvere ai propri compiti istituzionali, in considerazione delle condizioni fattuali e normative maturate nel tempo.

Come la Regione Sardegna ha lamentato nei gia' menzionati ricorsi iscritti al n. 8 del Reg. Confl. Enti 2011 e al n. 96 Reg. Ric. 2011, lo Stato, dopo aver riconosciuto l'inadeguatezza del vecchio regime, si e' illegittimamente sottratto al procedimento necessario...

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