N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, (cod. fisc.

80014930327; P. IVA 00526040324) in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 17 febbraio 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, (cod.

fisc. FLCGDM45C06L736E) con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi da i a 8; 2, commi 1 e 2; 13, commi 11, 14, lett. a), e 17, terzo, quarto e quinto periodo; 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo; 16, commi da 2 a 10; 23, commi 4, da 14 a 20-bis e 22; 28, comma 3; 31, comma 1; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, per violazione:

degli articoli 3, 53, 97, 117, co. 3, e 119 della Costituzione;

degli artt. 4, 5, 8. 48, 49, 51, 54, 63 e 65 dello Statuto speciale . adottato con 1. cost. n. 1 del 1963;

degli artt. 2, 9, 14 e 18 d. lgs 9/1997, dell'art. 4 d. lgs.

114/1965 e dell'art. 1 d. 1gs. 265/2011;

del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO Il d.l. 201/2011, come risultante dalla legge di conversione n.

214/2011, contiene disposizioni di vario tipo, distribuite in quattro titoli: Sviluppo ed equita', Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale, Consolidamento dei conti pubblici,

Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza.

Tutte sono rivolte - come rivela lo stesso soprannome di decreto 'salva Italia' che il Governo ha attribuito ad esso - a produrre un risultato utile all'economia del Paese: e la Regione Friuli-Venezia Giulia, come parte del Paese, non puo' che augurarsi che le misure producano i risultati sperati.

Allo sforzo collettivo necessario al conseguimento di tali risultati essa non intende certo sottrarsi.

Al tempo stesso, tuttavia, essa non puo' rinunciare a chiedere che ogni contributo ad essa richiesto sia richiesto legittimamente, nel quadro e nel rispetto delle regole che disciplinano sotto il profilo finanziario - come sotto ogni altro profilo - i rapporti con lo Stato.

Ed essa ritiene che nei punti che formano oggetto della presente impugnazione le regole costituzionali e statutarie di tali rapporti non siano rispettate.

Vengono qui in considerazione alcune disposizioni dei Titoli I ('Sviluppo ed equita''), III ('Consolidamento dei conti pubblici') e IV ('Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza').

Quanto al Titolo I, si tratta dell'art. 1, Aiuto alla crescita economica, e dell'art. 2, Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e giovani.

Quanto al Titolo III, si tratta dell'art. 13, recante Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, dell'art.

14, recante Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 16, Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (tutti facenti parte del Capo secondo Disposizioni in materia di maggiori entrate).

Si tratta poi dell'art. 23, Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province, facente parte del Capo terzo (Riduzioni di spesa.

Costi degli apparati), nonche' dell'art. 28, recante Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese, che forma ed esaurisce il capo VI (Concorso alla manovra degli Enti territoriali).

Quanto al Titolo IV si tratta dell'art. 31, Esercizi commerciali (facente parte del capo I, Liberalizzazioni), e dell'art. 48,

Clausola di finalizzazione, che ricade nel Capo IV, Misure per lo sviluppo infrastrutturale.

Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni succitate risultano lesive delle proprie prerogative costituzionali e statutarie per le seguenti ragioni di DIRITTO 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, e dell'art. 2, commi 1 e 2.

L'art. 1, comma l, del d.l. 201/2011 prevede deduzioni che vanno ad abbassare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (Ires), degli altri enti di cui allo stesso comma 1, e sul 'reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria' (v. il comma 7), e cio' 'in considerazione della esigenza di rilanciare Io sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano'.

Dal canto suo, l'art. 2 prevede che sia deducibile, ai fini dell'Ires, 'un importo pari all'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato' (comma 1).

Il comma 2 prevede deduzioni nella determinazione della base imponibile a fini Irap, collegate all'assunzione di donne e giovani.

Dunque, le norme succitate producono l'effetto di diminuire il gettito dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap, cioe' di imposte che spettano o pro quota o interamente alla Regione.

Quest'ultimo e', notoriamente, il caso dell'Irap (v. il d. lgs.

446/1997 e la 1. FVG 4/2000). Quanto alle compartecipazioni spettanti a questa Regione, e' da ricordare che lo Statuto, dopo aver stabilito che 'la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti' (art. 48), aggiunge che 'spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa: 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto' (art. 49).

Le norme censurate, dunque, incidono sull'Irap e sui meccanismi di compartecipazione previsti dallo Statuto, che rappresentano la fondamentale forma di finanziamento della Regione, la quale subisce cosi' una rilevante riduzione di entrate, senza che sia previsto alcun meccanismo compensativo.

Si noti che, al contrario, le deduzioni relative a lrpef e Ires non pregiudicano la finanza delle Regioni ordinarie, che non godono della compartecipazione a quelle imposte, e la finanza delle Regioni ordinarie non e' pregiudicata neppure dalla deduzione Irap: invero, considerata la modalita' di finanziamento della spesa sanitaria in tali Regioni (v. D. Lgs. 56/2000), la diminuzione del gettito Irap viene compensata da un corrispondente aumento della compartecipazione Iva, con garanzia di integrale finanziamento della spesa sanitaria regionale.

Cio' che la Regione contesta non e' la previsione di deduzioni in se', ma tale previsione in quanto non accompagnata da una compensazione a favore delle Regioni speciali, cioe' in quanto il d.l. 201/2011 non provvede a riequilibrare le entrate regionali.

E' ben noto che il d.l. 201/2011 contiene, accanto ad alcune norme volte a favorire lo sviluppo (come quelle sopra illustrate), altre norme volte ad aumentare le entrate tributarie. Pero', l'art.

48 - come piu' ampiamente si dira' - dispone che 'le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono, riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale'. Dunque, qualora dalle norme tributarie del d.l. 201/2011 dovessero derivare effetti economici favorevoli per questa Regione (a titolo di compartecipazione ai tributi erariali), essi sarebbero 'annullati' (almeno) per cinque anni.

Cio' significa che, mentre l'effetto di riduzione del gettito fiscale determinato dagli artt. 1 e 2 va anche a detrimento della Regione Friuli-Venezia Giulia, le maggiori entrate risultanti dalle altre norme vanno a esclusivo beneficio statale, con neutralizzazione dell'art. 49 St.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia (e le altre Regioni speciali), dunque, la manovra e' a senso unico, e si traduce in una pura e semplice riduzione di entrata, non compensata affatto dall'aumento di imposte al cui gettito pure la Regione dovrebbe partecipare.

Ne risulta violato, in primo luogo, il principio di uguaglianza (e di ragionevolezza) di cui all'art. 3, comma primo, Cost., sia con riferimento all'uguaglianza tra enti che in relazione all'uguaglianza tra comunita' territoriali (ed in definitiva tra le persone che le istituzioni di tale comunita' rappresentano): essendo evidente che l'istituzione rappresentativa della comunita' regionale del Friuli-Venezia Giulia 'partecipa' al peso della riduzione delle imposte dirette in misura piu' rilevante del resto della comunita' nazionale (come si e' visto). Inoltre, benche' i cittadini della Regione - come tutti gli altri - paghino l'aumento delle imposte previsto dalle altre norme del di. 201/2011, tale aumento di entrata non si traduce affatto in un corrispondente aumento della capacita' di spesa della Regione.

La Regione e' legittimata a far valere la violazione dell'art. 3...

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