N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012

P.Q.M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.

31, comma 1 del d.l. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per contrasto con l'articolo 117, comma 1, 2, 3, 4 e 6 della Costituzione, per le ragioni sopra esposte.

Si produce la Delibera di G.R. n. IX/3053 del 22 febbraio 2012 (doc.1) Milano - Roma, 24 febbraio 2012

Avv. Prof.: Cintioli - Avv.: Forloni

Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. IX/3053 del 22 febbraio 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli (C.F.

CNTFBA62M23F158G - fabiocintioli@ordineavvocatiroma.org - fax 06.84551201) e Antonella Forloni (C.F. FRLNNL56E71H264K antonella_forloni@pec.regione.lombardia.it), giusta procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Salaria n. 259;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F.

80188230587), domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna n. 370 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 31 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici' convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, per violazione dell'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della Costituzione Fatto Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

L'art. 31 del d.l. 201/2011 rubricato 'esercizi commerciali, modifica l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 conv. con modificazioni in legge n. 248/2006, sopprimendo le parole 'in via sperimentale' e le parole 'ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o di citta' d'arte'.

L'art. 3 del d.l. 223/2006, rubricato 'Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale', al comma 1, lett. d-bis, prima delle predette modifiche, stabiliva:

'... le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

... d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte,' (evidenziato aggiunto).

A seguito delle modifiche apportate dal citato art. 31, comma 1 del d.l. 201/2011, la norma e' cosi' riformulata:

'... le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

...d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio'.

La Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, rileva che il predetto art. 31, comma 1, e' costituzionalmente illegittimo ed invasivo delle competenze regionali per i seguenti motivi.

Diritto

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 1 d.l. 201/2011 per violazione dell'art. 117, comma 1 e 4 della Costituzione.

    1. L'art. 31, comma 1 - nel modificare l'art. 3, comma 1, lett.

      d-bis, d.l. 223/2006 - estende a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, a prescindere dalla loro ubicazione in comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte, la prevista eliminazione di limiti di orari di apertura e chiusura, nonche' di obblighi di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale. Pertanto, la norma tende a stabilire una regola assoluta secondo la quale sono eliminati per tutti gli esercizi commerciali i vincoli di orario e gli obblighi di chiusura, quale che sia il contesto territoriale, l'ubicazione ed anche le contingenti esigenze di interesse pubblico.

      La disciplina degli orari degli esercizi commerciali, secondo la giurisprudenza di Codesta Corte, si ascrive alla materia 'commercio' (sentenza n. 350 del 2008 e n. 288 del 2010, riferita proprio alla allora vigente legge regionale della Lombardia sul commercio).

      A seguito della riforma del titolo V della...

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