N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

P.Q.M.

Si confida che la Corte costituzionale, previa sospensione dell'efficacia delle norme impugnate, dichiari l'illegittimita' costituzionale:

I) dell'art. 23, commi 14-20 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011 per violazione degli artt. 5, 77, 72 comma 4, 114, 117 comma 2, lettera p), 118, comma 2, 119 comma 4 e 120 comma 2 della Costituzione, nonche' per violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;

II) dell'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011 per violazione degli artt. 3 e 117, comma 4 della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale cooperazione.

Roma, 24 febbraio 2012

Avv. d'Amelio

Ricorso nell'interesse della Regione Lazio (codice fiscale 80143490581), in persona della Presidente pro tempore Renata Polverini autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 17 febbraio 2012, n. 44 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Piero d'Amelio (codice fiscale DMLPRI43L16H211V) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Vite, n. 7 (PEC dsa_avvocati@legalmail.it - fax 06 6792920) come da procura speciale a margine del presente atto);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'art. 23, commi 14-20 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011 per violazione degli artt. 5, 77, 72 comma 4, 114, 117, comma 2, lettera p), 118, comma 2, 119 comma 4 e 3, 120 comma 2 della Costituzione, nonche' per violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;

dell'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011 per violazione degli artt. 3 e 117 comma 4 della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale cooperazione.

Fatto Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300 (doc. 2) e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

Il d.l. n. 201/2011, al dichiarato fine di arginare gli effetti della crisi economica in atto, contiene misure urgenti dirette ad assicurare la stabilita', la crescita e l'equita', con l'obiettivo di avviare una profonda riforma dell'economia ed una significativa riduzione dei costi della politica e degli apparati amministrativi.

Tra gli interventi previsti vengono qui in evidenza la riforma dell'assetto ordinamentale degli enti territoriali (artt. 23, commi da 14 a 20) e la liberalizzazione delle attivita' commerciali (art.

31, comma 1).

Le menzionate disposizioni sono lesive delle attribuzioni e delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto

  1. Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 14-20 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni. in legge n.

    214/2011

    L'art. 23 della legge n. 201/2011, intitolato 'Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province', ai commi 14-20 cosi' recita:

    '14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

    1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

    2. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

    3. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.

    4. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.

      131, con legge dello Stato.

    5. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.

    6. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.'.

      Premessa: il contenuto delle norme considerate.

      Le norme sopra richiamate configurano un intervento di carattere strutturale che investe sia le funzioni che gli organi delle Province, attraverso misure dichiaratamente finalizzate a ridurre i costi di funzionamento delle stesse.

      Alle Province si riconoscono unicamente 'funzioni di indirizzo e di coordinamento' delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti stabiliti con legge statale o regionale (comma 14), mentre le altre funzioni sono trasferite, con le relative risorse e, rispettivamente, con legge statale o regionale, entro il 31 dicembre 2012, ai Comuni o, per l'esercizio unitario, alle Regioni. In caso di mancato trasferimento delle funzioni regionali entro il termine indicato del 31 dicembre 2012, e' previsto il potere sostitutivo dello Stato (commi 18 e 19).

      Gli organi di governo della Provincia sono ridotti a due:

      Consiglio e Presidente e durano in carica cinque anni (comma 15).

      Il Consiglio provinciale dovra' essere composto da un numero massimo di dieci componenti 'eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia'; Il Presidente verra' 'eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti'. La determinazione delle modalita' di elezione dei consiglieri e del Presidente e' riservata ad una...

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