N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011 e recante il titolo 'Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 '.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.

  1. L'articolo 8, comma 8, della legge regionale all'esame, nel modificare l'art. 29 (rubricato 'Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale. Assemblea legislativa della Liguria') della legge regionale n.25/2006, introduce, al comma 2, la lettera d-quater), secondo cui 'sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilita' relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d-sexies), su proposta del Presidente puo' individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta, unita' di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico'.

    Tale disposizione regionale, non prevedendo procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, si pone in netto contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel disciplinare l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, consente le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

    Pertanto, il contrasto della disposizione regionale in esame con i principi fondamentali della legislazione statale sopra menzionati determina la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonche' la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della stessa Carta Costituzionale, che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal...

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