N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 13 febbraio 2012, rep. n.

23309, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale, dott.

Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta Provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 200 del 13 febbraio 2012, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 22 dicembre 2011, per violazione degli articoli 8, n. 1); 9; 16 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del Titolo VI, ed ivi in particolare degli artt.

75, 79, 80, 81, 82 e 83 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli artt.

9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19; dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici'.

Con l'art. 13 del sopra citato decreto-legge lo Stato anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMUP) in tutti i comuni del territorio nazionale.

Sul punto il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato la quota del gettito. Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato 'per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro' (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che 'con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo' (comma 17, terzo e quarto periodo).

L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare su tutto il territorio nazionale.

In particolare il comma 13-bis prevede, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dello stesso articolo (comma 13-bis, primo periodo).

In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 13-bis, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali la norma prevede che 'con le procedure prevista dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo' (comma 13-bis, terzo e quarto periodo).

L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di adeguare entro un anno i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza. L'art. 6, comma 5, in parola, prevede che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che il mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta la nullita' degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza pubblica di Euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trenta e Bolzano devono assicurare, inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di Euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone, infine, che le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale.

Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Prosegue il comma 1-bis che ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a Statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano solleva la questione di legittimita' costituzionale dei sopra citati artt.

13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 di tale legge di conversione, con riferimento agli articoli 8, n. 1); 9;

16 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; al Titolo VI, ed ivi in particolare agli artt. 75, 79, 80, 81, 82 e 83 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; agli artt.

103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; al d.lgs. 16 marzo 1992, n.

268, in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19;

all'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; nonche' ai principi di ragione-volezza e di leale collaborazione, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. Prima di analizzare nel dettaglio le singoli disposizioni impugnate, la Provincia Autonoma di Bolzano ritiene necessario esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale.

  1. In occasione dell'emanazione della legge finanziaria 2010 lo Stato aveva richiesto alle Province Autonome di Trento e Bolzano partecipazioni finanziarie per il risanamento del debito pubblico nazionale e per il finanziamento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario.

    L'iniziativa dello Stato si fondava sull'art. 104 dello Statuto speciale di Autonomia, in base al quale 'le norme...

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