N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012

P. Q. M.

Voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano, 21 dicembre 2011, n. 15, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 - 2014 (Legge Finanziaria 2012)', pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2011:

art. 2 ('Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n.

9, 'Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate''), comma 6;

art. 7 ('Obiettivi di finanza pubblica'), comma 4;

art. 9 ('Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 'Disposizioni in materia di finanza locale''), comma 1;

art. 17 ('Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n.

5, 'Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione''), comma 1;

art. 18 ('Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n.

12, 'Autonomia delle scuole''), comma 2;

art. 24 ('Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, 'Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici''), commi 1 e 2;

art. 32 ('Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n.

10, 'Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano''), comma 1;

art. 34 ('Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n.

6, 'Ordinamento dell'apprendistato'');

per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), l), m), n) ed

s); con l'art. 117, terzo comma, Cost.; con l'art. 119, primo comma,

Cost.; nonche' con l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972), per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente ricorso.

Si deposita la seguente documentazione:

1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012, con allegata relazione;

2) copia della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano, 21 dicembre 2011, n. 15, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge Finanziaria 2012)', pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2011.

Roma, 23 febbraio 2012

L'Avvocato dello Stato: Caselli

Ricorso nell'interesse del Presidente del. Consiglio dei Ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it:

Nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della Legge Provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 - 2014 (Legge Finanziaria 2012)', pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2011:

art. 2 ('Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n.

9, 'Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate''), comma 6;

art. 7 ('Obiettivi di finanza pubblica'), comma 4;

art. 9 ('Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 'Disposizioni in materia di finanza locale''), comma 1;

art. 17 ('Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n.

5, 'Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione''), comma 1;

art. 18 ('Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n.

12, 'Autonomia delle scuole''), comma 2;

art. 24 ('Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, 'Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici''), commi 1 e 2;

art. 32 ('Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, a 10, 'Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano''), comma 1;

art. 34 ('Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n.

6, 'Ordinamento dell'apprendistato'');

in virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2012.

La Provincia Autonoma di' Bolzano ha emanato la legge Provinciale indicata in epigrafe, costituente la Legge Finanziaria dell'ente territoriale autonomo per l'anno 2012. Alcune delle norme della Legge Provinciale in questione non risultano in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni; per tale motivo il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, cd a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso.

  1. Art. 2, comma 6: contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett.

    e), Cost., e con l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972).

    L'art. 2, comma 6, della L.P. n. 15/2011, ha introdotto l'art.

    21-quinquiesdecies alla L.P. n. 9/1998 (recante 'Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate'), del seguente testuale tenore: 'L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, e' ridotta di 3 punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012'.

    La disposizione prevede dunque che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota della imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sia ridotta di tre punti percentuali:

    essa consiste pertanto in una modificazione dell'aliquota della menzionata imposta, eccedente rispetto a quanto in materia di tributi consentito all'ente provinciale dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972), ed al contempo impingente la competenza esclusiva dello Stato in materia di 'sistema tributario' (lett. e) dell'art. 117, secondo comma, Cost.

    In particolare l'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 68/2011 ('Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario', attuativo del c.d. federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009), nel disciplinare l'imposta in questione, consente oggi - merce' il richiamo ai soli commi 2, 3 e 5 dell'art. 60 del d.lgs. n. 446/1997 la modifica delle aliquote alle sole regioni a statuto ordinario.

    L'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dal meccanismo normativo in questione, e quindi alla possibilita' di incidere sulle aliquote dell'imposta de qua, e' confermata dalla circostanza che il comma 5 del richiamato art. 17 del d.lgs. n. 68/2011 contemplava, in origine, anche gli enti regionali a statuto speciale e quelli provinciali di Trento e Bolzano, ma il relativo riferimento e' stato recentissimamente abrogato dall'art. 28, comma 11-bis, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011).

    Pertanto, l'intervento della Provincia sulle aliquote dell'imposta in discorso risulta violativo dell'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che consente alle Province Autonome di modificare aliquote fiscali solo 'relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita''.

  2. Art. 7, comma 4: contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.

    L'art. 7, comma 4, della L.P. n. 15/2011, dispone quanto segue:

    'Concorrono a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione fra comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale, che vengono fissati nell'ambito dell'accordo animale sulla finanza locale ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche'.

    Le economie di spesa cui la norma provinciale fa menzione non sono quantificabili a priori e non possono utilmente concorrere a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni:

    pertanto tale disposizione risulta in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica (oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.), il quale costituisce anche parametro di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost..

    Giova al riguardo rammentare che la giurisprudenza costituzionale ha oramai consolidatamente acceduto ad una 'nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza...

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