N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012

P.Q.M.

Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ('Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia'), come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e

b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis, e 50, dello Statuto valdostano, approvato con 1. cost. n. 4/1948, delle relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui alla 1. n. 690 del 1981, nonche' per violazione dell'articolo 117, comma 3 e 4, 118, e 119

Cost., in combinato disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001, e per lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza e leale collaborazione, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte.

Si depositera', unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente documentazione:

1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 203 del 3 febbraio 2012.

Roma, 22 febbraio 2012

Avv.: Corea

Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,

P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 3 febbraio 2012, dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X;

pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ('Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia'), come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48.

Fatto 1. Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state introdotte misure urgenti volte ad assicurare la crescita economica, lo sviluppo, la competitivita' e la stabilita' finanziaria del nostro Paese. Tale atto normativo ha riguardato, principalmente, la materia pensionistica, la tassazione sugli immobili e l'aumento dell'IVA, oltre ad aver previsto molteplici interventi di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni e di lotta all'evasione.

  1. Il citato d.-1. n. 201 del 2011, c.d. decreto 'Salva Italia' reca, altresi', diverse previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. Si tratta, in particolare, degli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come di seguito.

  2. Per quanto attiene all'art. 13, comma 11, esso riserva allo Stato una quota dell'imposta municipale propria e, precisamente, quella parte di quota di imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2011 ('Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale'), sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La medesima disposizione prevede, inoltre, che le detrazioni di cui all'art. 13, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

  3. Con riferimento all'articolo 13, comma 17, tale previsione stabilisce che con le procedure di cui all'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ('Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione'), le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato 'a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali'.

  4. Analogamente, l'art. 14, comma 13-bis, del decreto oggetto di giudizio, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le procedure di cui al citato art. 27, l. n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso decreto-legge. Il medesimo comma 13-bis aggiunge, poi, che nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, per le predette Regioni e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

  5. Dal canto suo, l'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto le Regioni ad autonomia speciale e gli enti locali adeguano - con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza - i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ('Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    A tale riguardo preme precisare che l'atto normativo da ultimo citato e' stato gia' impugnato dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc. Corte con ricorso notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 22 settembre 2010.

  6. L'art. 23, comma 22, dispone, poi, che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, deve essere a titolo esclusivamente onorifico, non potendo dar luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. Il divieto in questione non opera per i Comuni 'di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni', ovvero per i Comuni con piu' di 250.000 abitanti, la cui popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti.

  7. Quanto all'art. 28, comma 3, esso stabilisce che con le procedure di cui al piu' volte citato art. 27, 1egge n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un ulteriore concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui, rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ('Legge di stabilita' 2012'), aggiuntivi rispetto a quelli definiti con l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 78/2010. E' stato altresi' previsto che, sempre a decorrere dall'anno 2012 e con le medesime procedure, le Regioni ad autonomia speciale assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro animi da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

  8. Per quanto riguarda, infine, l'art. 48, del d.1. n. 201 del 2011, tale disposizione prevede, al comma 1, che: 'le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione'.

    Con l'art. 48, comma 1-bis, e' stato stabilito, inoltre, che 'firme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano'.

  9. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per...

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