N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2012

Ricorso del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige / Autonome Region Trentino-Südtirol (c.f 80003690221) in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con sede in Trento Via Gazzoletti n. 2 - CAP 38122;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 8 del 14 dicembre 2011, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)', pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 20 dicembre 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2012.

Con la Legge Regionale n. 8 del 14 dicembre 2011 la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige / Autonome Region Trentino-Südtirol ha emanato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige abbia violato la normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi

1) L'art. 3. comma 3 della Leale Regione Autonoma Trentino-Alto Adige viola l'articolo 3 e l'art. 117 secondo comma lettera b) della Costituzione.

L'articolo predetto, che introduce modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005 n.1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche, al comma 3, modifica l'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 1/2005, ai fini dell'erogazione dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, operando una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino-Alto Adige e cittadini stranieri extracomunitari per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni.

Tale previsione non appare in linea con l'art. 41 del d.lgs. n.

286/98 (T.U. immigrazione) e con l'art. 80, comma 19, della legge n.

388/2000 (legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Inoltre l'art. 9 del citato d.lgs. prevede, tra i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un permesso di soggiorno di almeno cinque anni. I cinque anni necessari per il rilascio del permesso CE non dipendono dalla residenza ma solo dalla regolare presenza sul territorio nazionale.

Pertanto la previsione regionale in esame, nella misura in cui subordina l'attribuzione delle prestazioni...

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