N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012

P.Q.M.

Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 11 e 17, terzo e quarto periodo; dell'articolo 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo; dell'articolo 22, comma 3; dell'articolo 28, comma 3;

dell'articolo 43, comma 8; dell'articolo 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Trento-Padova- Roma, 23 febbraio 2012

Prof. avv. Falcon - Avv. Pedraz - Avv. Manzi

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2012, n. 112 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27681 del 31 gennaio 2012 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.

PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'articolo 13, commi 11 e 17, terzo e quarto periodo;

dell'articolo 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo;

dell'articolo 22, comma 3;

dell'articolo 28, comma 3;

dell'articolo 43, comma 8;

dell'articolo 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011

Per violazione:

degli articoli 8, nn. 1), 13) e 24); 9, nn. 9) e 10); 14 e 16 dello Statuto speciale;

del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 75, 79, 80, 81 e 82;

degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;

delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19), il d.P.R. n. 115/1973 (in particolare art. 8), il d.P.R. n. 381/1974 (in particolare artt. 5, 7, 18 e da 33 a 37), il d.P.R. n. 235/1977 (in particolare art. 1-bis);

degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001;

dell'art. 2, comma 108, legge n. 191/2009;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

Fatto Il decreto-legge n. 201 del 2011, come risultante dalla legge di conversione n. 214 del 2011, contiene disposizioni di vario tipo, distribuite in quattro titoli: Sviluppo ed equita', Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale, Consolidamento dei conti pubblici, Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza.

Tutte sono rivolte - come rivela il soprannome di decreto 'salva Italia' che il Governo ha attribuito ad esso - a produrre un risultato utile per l'economia del Paese: e la Provincia autonoma di Trento, come parte del Paese, non puo' che augurarsi che le misure producano i risultati sperati. Allo sforzo collettivo necessario al conseguimento di tali risultati essa non intende certo sottrarsi.

Al tempo stesso, tuttavia, essa non puo' rinunciare a chiedere che ogni contributo ad essa richiesto sia richiesto legittimamente, nel quadro e nel rispetto delle regole che disciplinano sotto il profilo finanziario - come sotto ogni altro profilo - i rapporti con lo Stato.

Ed essa Ritiene che nei punti che formano oggetto della presente impugnazione le regole costituzionali e statutarie di tali rapporti non siano rispettate.

In questa prospettiva, vengono qui in considerazione alcune disposizioni del Titolo III ('Consolidamento dei conti pubblici') ed alcune disposizioni del Titolo IV ('Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza').

Quanto al Titolo III, si tratta dell'art. 13, recante Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, e dell'art. 14, recante Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (entrambe facenti parte del Capo secondo Disposizioni in materia di maggiori entrate).

Si tratta poi dell'art. 22, recante Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici, facente parte del Capo terzo (Riduzioni di spesa. Costi degli apparati), nonche' dell'art. 28, recante Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese, che forma ed esaurisce il capo VI (Concorso alla manovra degli Enti territoriali).

Quanto al Titolo IV si tratta dell'art. 43, recante Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure, e dell'art. 48, recante Clausola di finalizzazione, entrambi facenti parte del Capo IV, Misure per lo sviluppo infrastrutturale e rilevanti per il presente ricorso.

Ad avviso della Provincia autonoma di Trento, le disposizioni succitate risultano lesive delle proprie prerogative costituzionali e statutarie per le seguenti ragioni di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 11, nonche' dell'art. 13, comma 17, terzo e quarto periodo.

  1. Premessa. Il passaggio alla nuova imposta e la sottrazione delle risorse al sistema locale.

    L'art. 13 regola l'Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, stabilendo (comma 1) che l'istituzione di tale imposta 'e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono', e che conseguentemente, 'l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015'.

    Il riferimento a 'tutti i comuni del territorio nazionale' induce a ritenere che l'art. 13 intenda applicarsi anche nella regione Trentino-Alto Adige.

    L'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, richiamato dall'art. 13, comma 1, ora citato, stabilisce che l'imposta municipale propria istituita dallo stesso articolo 'sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone tisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili'.

    Dunque, l'Imup sostituisce - oltre all'ICI, gia' destinata ai Comuni - imposte destinate alla Provincia: o per nove decimi, come l'Irpef relativa ai redditi fondiari degli immobili non bacati (art.

    75 Statuto) o interamente, come le addizionali provinciale e comunale relative ai redditi fondiari degli immobili non locati: va infatti ricordato che, in base all'art. 80, comma 1-ter, St., le addizionali altrimenti comunali spettano alla Provincia, nel quadro della sua complessiva competenza e responsabilita' in materia di finanza locale prevista dall'art. 80, comma 1. St.

    Peraltro, la Provincia di Trento non avrebbe titolo per contestare la trasformazione di determinati tributi erariali in tributi locali: lo Statuto assicura determinate quote di compartecipazione su tutti tributi erariali, ma non prescrive l'esistenza in particolare di determinati tributi erariali: e se lo Stato vi rinuncia, in favore della finanza comunale, tale rinuncia vale anche per la quota spettante alla Provincia di Trento.

    Sennonche', tale conclusione opera sino a che le risorse siano realmente attribuite ai comuni, come avviene nel disegno normativo originario dell'IMUP ai sensi degli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 23/2011.

    Ove invece il reddito dell'imposta 'municipale' sia assegnato allo Stato, ne risulta un complessivo impoverimento del sistema locale:

    dietro la 'municipalizzazione', infatti, vi e' sempre l'imposta erariale, soltanto che il suo gettito viene sottratto alla Provincia autonoma, con evidente sostanziale violazione dell'art. 75 dello Statuto.

    E proprio questo accade con le nuove disposizioni dell'art. 13, comma 11.

    Esse, infatti, prevedono la riserva allo Stato di una quota dell'Imup.

    Ecco il testo della disposizione:

    'E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni' (enfasi aggiunta).

    Dal comma 11 risulta, dunque, che l'Imup ha in realta' natura mista, cioe' e' un'imposta per meta' municipale e per meta' erariale, in quanto i contribuenti versano direttamente allo Stato meta' dell'importo. L'indipendenza dell'imposta erariale da quella comunale risulta anche dalla circostanza che ad essa non si applichino le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, e la natura 'erariale' della quota di Imup riservata allo Stato e' confermata espressamente dall'ultimo periodo del comma 11, appena citato, secondo il quale 'le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune'.

    Si e' appena...

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