N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta Provinciale in carica;

Per l'impugnazione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 51 del 20 dicembre 2011, supplemento n. 1, recante 'norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica', in relazione ai suoi articoli 2, commi 1, 2, 3, 5, 11, 15 nonche' 7, comma 5, in virtu' della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 febbraio 2012.

La legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011 reca disposizioni varie, tra le quali, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, norme di modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia', e norme di modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 'Legge di tutela della natura e altre disposizioni'.

In particolare, l'art. 2 della citata legge provinciale n.

14/2011 introduce modificazioni alla legge provinciale n. 14/87 del seguente tenore:

  1. Il comma n. 1 modifica il comma 1 dell' art. 2 della legge provinciale n. 14/1987, escludendo dal campo di applicazione della norma, che definisce la fauna selvatica, i piccioni domestici inselvatichiti. ('1. Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale liberta', stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole e i piccioni domestici inselvatichiti.');

  2. Il comma n. 2 modifica le lettere b) ed e) del comma 1 dell' art. 4 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo particolari periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca, e pernice bianca, differenziati rispetto alla normativa statale (' b) specie cacciabili dal 1° luglio al 31 gennaio: 1) volpe; 2) cinghiale; e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre: 1) lepre bianca; 2) pernice bianca; 3) fagiano; 4) colombaccio; 5) germano reale; 6) folaga; 7) beccaccia; 8) merlo; 9) cesena; 10) cornacchia; 11) ghiandaia; 12) gazza; 13) muflone; 14) daino; 15) coniglio selvatico; 16) quaglia; 17) marzaiola; 18) alzavola; 19) tordo bottaccio;');

  3. Il comma n. 3 inserisce il comma 1-bis all'art. 4 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo che, in zone frutti-viticole determinate, l'esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio sia consentito fino al 10 gennaio.

    La medesima norma, inoltre, consente, nel periodo a partire dal 16 dicembre, la caccia a queste tre specie di turdidi tutti i giorni della settimana. ('1-bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio e' consentito fino al 10 gennaio. Nel periodo a partire dal 16 dicembre la caccia a queste tre specie di turdidi puo' essere praticata tutti i giorni della settimana in deroga a quanto previsto al comma 3-bis.');

  4. Il comma n. 5 sostituisce l'art. 13 della legge provinciale n.

    14/1987, prevedendo che l'esercizio dell'attivita' venatoria sia consentita sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso ('Art. 13 (Tesserino di caccia). - 1. Nella provincia di Bolzano il tesserino di caccia previsto dalla normativa statale e' sostituito dai permessi di caccia di cui all'articolo 25, che consentono l'esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso');

  5. Il comma n. 11 aggiunge il comma 3 all'art. 29 della legge provinciale n. 14/1987, prevedendo che l'assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della nutria da attuarsi dal Corpo forestale e dagli agenti venatori. ('3. Al fine di controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l'assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all'attuazione di detto piano.');

  6. Il comma n. 15 inserisce l'art. 36-bis nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, prevedendo che l'associazione dei cacciatori istituisca un fondo di garanzia da utilizzare per indennizzare ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile. In particolare, in detta norma e' previsto che il fondo venga alimentato da un 'contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per...

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