N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della l.r. 14 dicembre 2011 n. 23, 'Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 20112013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011)' pubblicata nel B.U. Campania 19 dicembre 2011, n. 78 quanto alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l'art.

l, commi 237-undecies, duodecies, sexdecies, vicies, vicies-ter della 1.r. n. 4/2011, per contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Campania viene impugnata con riferimento all'art. 1, comma 1, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2012, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi.

Motivi

1) L'art. 1, comma 1, della l.r. n. 23/2011, nella parte in cui modifica l'art. 1, comma 237-undecies e duodecies della l.r. n.

4/2011, e' illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 1, ai commi 237-undecies e duodecies della l.r. n. 4/11, come modificati dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 23/11, cosi' dispone:

'237-undecies. So.re.sa. trasmette alle competenti strutture regionali ed alla struttura commissariale, entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto commissariale di cui al comma 237-quinquies, l'elenco contenente la ricognizione delle domande regolarmente ammesse sulla piattaforma informatica applicativa, inoltrate dalle strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, e l'elenco delle domande inoltrate da tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge n. 10/2011, entro e non oltre il 31 maggio 2012. La conferma dell'accreditamento avviene mediante decreto commissariale di' presa d'atto da adottarsi rispettivamente entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'elenco contenente le domande inoltrate dalle strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale ed entro il termine del 30 giugno 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' mediante successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attivita' e per singole ASL, previa verifica della compatibilita' con la programmazione regionale e condizionati all'esito delle procedure di verifica di cui al comma 237-duodecies.

237-duodecies. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di presa d'atto di cui al comma 237-undecies, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica delle istanze presentate attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese le certificazioni e gli atti di notorieta' di cui ai commi 237-sexies ed octies, nonche' del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale, mediante le Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). Se dalle verifiche, da completarvi entro il 31 dicembre 2012, risulta la mancanza dei requisiti di ammissibilita' o dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento, il commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui al Reg. reg. n. 3/2006 e al Reg. reg. n. 1/2007, ivi compresa la revoca dell'accreditamento.

L'espletamento delle procedure di verifica avviene in collaborazione con il rappresentante legale della struttura sanitaria o sociosanitaria, o con suo delegato, che provvede a fornire le informazioni necessarie ed utili per la conclusione delle procedure stesse secondo le modalita' definite con Delib.G.R. n. 1489/2006 e s.m.i.'.

In sintesi, l'art. l, comma 1, nel modificare l'art. 1, comma 237-undecies della 1.r. n. 4/2011, prevede che la conferma dell'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie private, che hanno presentato tale domanda utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica, avviene mediante decreto commissariale di presa d'atto.

A mente del comma 237-duodecies, la verifica dei requisiti per l'accreditamento avviene successivamente alla presa d'atto e deve essere completata...

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