N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (CF 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587, per il ricevimento degli atti numero di fax 0696514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (CF 80002950766), in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 6 comma 1, 7, 8 comma 2 e 9 della legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 dicembre 2011, n.

49, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2012.

Fatto In data 30 novembre 2011 e' stata pubblicata, sul n. 49 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la Legge Regionale n. 16 del 4 agosto 2011.

Con essa sono state adottate 'Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e personali'.

Peraltro, come meglio si andra' a precisare nel prosieguo, talune delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento.

La legge regionale in esame, infatti, presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2, all'art.

3, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, all'art., 8, comma 2, e all'art. 9.

Piu' in particolare:

1) l'art. 2, che sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2008 (assestamento di bilancio 2008), riconosce contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari in favore dei soggetti di seguito indicati, a condizione che risiedano in territorio regionale da almeno ventiquattro mesi:

  1. cittadini italiani, b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3, d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

    2) l'art. 3, che sostituisce l'art. 8-bis della l.r. n. 11 del 2006, prevede l'attribuzione di assegni una tantum, a sostegno della natalita' e delle adozioni di minori, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da ventiquattro mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1);

    3) l'art. 5, che sostituisce l'art. 12-bis della legge regionale n. 11 del 2006, prevede che gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialita' di cui agli art. 8-bis, 8-ter, 9, 10 e 11 della medesima l.r. n. 11 del 2006 - recanti rispettivamente interventi e sostegno delle nascite, soluzioni abitative per nuove famiglie, sostegno alla funzione educativa, istituzione della Carta Famiglia - siano attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1);

    4) l'art. 6, comma 1, che sostituisce il comma 1.1 dell'art.

    12 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 2003 (recante il riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), stabilisce che possono essere destinatari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni, purche' residenti da almeno ventiquattro...

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