N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 2012

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 09 gennaio 2012, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, per violazione dell'art. 117, comma 3, 118 e 119 Cost.

Nella G.U. 15 novembre 2011, n. 266 e' stato pubblicato il d.lgs.

27 ottobre 2011 n. 186 recante 'Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006'.

Il d.lgs. n. 186/2011 in esame disciplina il sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle norme comunitarie aventi ad oggetto i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose e finalizzate ad assicurare un grado elevato di protezione della salute umana oltre che dell'ambiente, prevedendo espressamente anche competenze regionali (cfr. in tal senso sia l'art. 2, comma 2, che l'art. 14, comma 3, del decreto in esame).

L'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186/2011, tuttavia, prevede che 'I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita' ispettive nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con l'universita' ed enti di ricerca'.

L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali, in particolare in materia di tutela della salute, per i seguenti motivi di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, nella parte in cui prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal decreto, anche quelli di competenza regionale, siano devoluti a capitoli del bilancio statale, per violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119 Cost.

  1. a) Il Regolamento comunitario, cui si riferisce il sistema sanzionatorio disciplinato dal decreto legislativo in esame, ha ad oggetto i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, al dichiarato scopo di assicurare in primo luogo un...

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