N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2012

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, on.le dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 28, comma 2 e 32, commi 10, 11, 16 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 novembre 2011, S.O. al n.265, per violazione dei seguenti parametri:

art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello Statuto d'autonomia e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonche' del principio di leale collaborazione;

art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio di leale collaborazione;

art.32, comma 16 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede che in sede di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione nonche' del principio di leale collaborazione;

art.32, comma 22 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto d'autonomia in quanto sottrae risorse finanziarie alla Regione siciliana per destinarle, in caso di comminazione di sanzioni, a fini diversi e del principio di leale collaborazione in quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati in sede di Commissione paritetica ed, in ogni caso, in assenza della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.

Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265, S.O. e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011, n.

183 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)'. L'art. 28 della suindicata legge, rubricato 'Modifiche in materia di spese di giustizia' novella la disciplina del contributo unificato di cui al T.U. delle spese di giustizia contenuto nel D.P.R. 115/2002 stabilendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti.

In particolare, al secondo comma, prevede che '2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni'.

L'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' rubricato 'Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano' ed al comma 10 dispone che 'Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella' che fa parte integrante del comma stesso.

Il comma 11 stabilisce che: '11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione...

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