N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2012

Ricorso della Regione Piemonte (C.F.: 80087670016), in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Roberto Cota, autorizzato con delibera della Giunta Regionale n. 12-3266 del 10 gennaio 2012 integrata dalla D.G.R. n. 3-3269 del 16 gennaio 2012, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna Scollo, dell'Avvocatura Regionale (C.F.: SCLGNN54B54C351Y, fax: 0114324889, pec: giovanna.scollo@cert.regione.piemonte.it), e Gabriele Pafundi (C.F.: PFNGRL57B09H501K, fax: 06/3212646, pec:

gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, previa sospensione dell'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 cosi' come convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300, S.O. del 27 dicembre 2011, per violazione dell'art. 117, quarto comma, della Cost., anche in relazione al primo e secondo comma lettera e) anche sotto il profilo di violazione del principio di leale collaborazione.

Fatto e diritto Prima di entrare nel merito della norma oggetto del ricorso, e' opportuno fare un breve excursus della normativa sul commercio con particolare riferimento all'orario di apertura degli esercizi commerciali.

Il d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, avente ad oggetto la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.

4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 11, statuisce che 'gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi...

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