N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2011, n. 2929 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27666 del 27 dicembre 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.

PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 51;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, suppl. ord. n. 234;

Per violazione:

dell'art. 8, n. 1), n. 9), n. 12), n. 14), n. 20); dell'art.

9, n. 3), n. 7), n. 8); degli articoli 16, 74, 87, 88, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle correlative norme di attuazione;

del titolo VI dello statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

degli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito illustrati.

Fatto e diritto

Premessa Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le disposizioni qui impugnate.

E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, ed affrontare invece direttamente le singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto.

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 90.

L'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' intitolato riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri.

Il comma 89 di tale disposizione stabilisce che 'a decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano'.

Corrispondentemente, il comma 91 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620.

E' dunque previsto, in termini generali, il trasferimento delle competenze sia alle autonomie ordinarie che alle speciali. In relazione a queste, il comma 93 correttamente statuisce che 'al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di autonomia' (enfasi aggiunta).

Sennonche', in piena contraddizione con la norma specifica ora citata, il precedente comma 90, dispone esso stesso che 'al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ... su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano' (enfasi aggiunta), con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di seguito elencati.

Ed anche tali principi direttivi menzionano in piu' punti menzionano le province autonome. Si tratta in particolare dei seguenti punti:

'b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse';

'd) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero';

'e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie';

'f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie';

'g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali';

'h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma'.

Ora, e' evidente che i due metodi di trasferimento - mediante norme di attuazione dello statuto e mediante regolamento - sono diversi ed incompatibili. Ed e' altresi' evidente - pur se di seguito sara' compiutamente illustrato - che mentre la disposizione del comma 93 e' pienamente corretta e legittima, quella del comma 90 e', in relazione alla ricorrente provincia, del tutto illegittima.

Il presente intervento statale ricade chiaramente in una materia di competenza provinciale, e cio' sia che la si guardi in una prospettiva meramente statutaria, facendo riferimento alla competenza spettante alla Provincia in base all'art. 9, n. 10, dello statuto ('igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera'), sia che la si consideri nella prospettiva del titolo V dopo la riforma del 2001, cioe' nella prospettiva della 'tutela della salute' di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.: materia che e' stata ritenuta da codesta Corte - ai sensi dell'art. 10 legge Cost. n.

3/2001 - piu' ampia della competenza statutaria (v., ad es., le sentt. 162/2007 e 240/2007).

Trattandosi di una materia (a doppio titolo) di competenza provinciale, correttamente l'art. 4, comma 93, legge n. 183/2011 prevede che il trasferimento delle funzioni sia operato con norme di attuazione, in conformita' - per quel che riguarda le province autonome - all'art. 107 dello statuto speciale; ma, come noto, la necessita' di usare le norme di attuazione per il trasferimento delle funzioni e' stata ribadita, anche 'in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro [delle regioni speciali] potesta' legislativa' ai sensi dell'art. 10 legge Cost. n. 3/2001, dall'art.

11 legge n. 131/2003.

Non si comprende, dunque, come il comma 90, in totale contraddizione con il comma 93, stabilisca che 'al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento'. Il fatto che i principi direttivi di seguito fissati menzionino piu' volte le province autonome rende difficile ipotizzare un'interpretazione 'correttiva' del comma 90, alla luce del comma 93 e dello statuto speciale.

E' dunque necessario che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale del comma 90, in quanto esso viola la competenza della provincia in materia di sanita' derivante sia dall'art. 117, terzo comma, Cost., che dall'art. 9, n. 10, St., e la sfera di competenza riservata dall'art. 107 St. alla speciale fonte rappresentata dalle norme di attuazione dello statuto.

Inoltre, il comma 90 prevede un regolamento statale in materia provinciale, cosi' violando il principio di esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali, risultante - oltre che da risalente giurisprudenza costituzionale - dall'art. 117, sesto comma, Cost. e, per quel che riguarda le province autonome, dall'art.

2 d.lgs. n. 266/1992, che menziona solo gli 'atti legislativi dello Stato' come fonti idonee a vincolare le leggi provinciali.

2) Illegittimita' dell'art. 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4.

L'art. 8 contiene disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali. Sono qui impugnati il comma 3, secondo e terzo periodo, ed il comma 4. Per la comprensione del ricorso, tuttavia, e' in primo luogo necessario espone il contenuto dei commi 1, 3 e 3, primo periodo, che pure non sono direttamente impugnati.

Il comma 1 modifica l'art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, riducendo il limite massimo degli oneri che gli enti locali possono assumere, dal 2012 in poi, per interessi sui mutui e altre fattispecie analoghe.

Dopo la modifica, l'art. 204, comma 1, dispone che, 'oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle...

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