N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n.

183, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Padova-Roma, 11 gennaio 2012

Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi

Ricorso della regione Trentino-Alto Adige/Autonome region Trentino-Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5546 del 23 dicembre 2011 (doc. 2), rogata dall'avv.

Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv.

Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n.

183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, suppl. ord. n. 234;

Per violazione:

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare dell'art. 79, e delle relative norme di attuazione (in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);

degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

degli articoli 117 e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito illustrati.

F a t t o La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)'. L'art. 32 di essa disciplina il 'Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano'. Gia' il titolo della disposizione, dunque, evidenzia che il legislatore statale ha inteso accomunare le Regioni ordinarie e le Regioni speciali (e in particolare la Regione Trentino-Alto Adige) nella regolazione del patto di stabilita', senza tener conto della speciale disciplina dettata, a seguito dell'Accordo di Milano, in merito ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Trentino-Alto Adige, disciplina contenuta nell'art. 79 dello Statuto speciale e, quindi, non modificabile ne' derogabile con legge ordinaria (se non mediante la speciale procedura di cui all'art. 104 dello Statuto speciale, che e' stata appunto utilizzata per introdurre le nuove norme dell'art. 79 St.).

In effetti, diverse norme contenute nell'art. 32 risultano illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della Regione Trentino-Alto Adige per le seguenti ragioni di D i r i t t o Come visto, l'art. 32 disciplina il 'Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano'.

Il comma 1 stabilisce che, 'ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione'.

Sennonche', come gia' ricordato sopra, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali la Regione e le Province assolvono gli 'obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale'. Tale articolo dispone altresi' che 'le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1'. Inoltre, nel comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per la...

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