N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012

P.Q.M.

Si chiede che codesto ecc. mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale:

  1. dell'art. 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n.

    183: un tanto per violazione degli artt. 3, 97, 30, 33, 34, 117, 118, 119, 120 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, comma 2, Cost., e, per quanto di competenza e ove occorra, dei seguenti parametri interposti: art. 138 del d.lgs. 1998, n. 112; legge 5 maggio 2009, n. 42; legge 10 marzo 2000, n. 62; legge 28 marzo 2003, n. 53; d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

  2. dell'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n.

    183: un tanto per violazione degli artt. 117, 119, 123 Cost.

    Si allega:

    1. deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2256 del 20 dicembre 2011 recante l'autorizzazione alla proposizione del ricorso;

    2. relazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto sui dati delle scuole paritarie e non paritarie nell'a.s. 2010/2011;

    3. relazione F.I.S.M. sui dati della scuola dell'infanzia veneta 2010-2011;

    4. decreto n. 5 del 1° aprile 2011 e nota Miur n. 2453 del 7 aprile 2011.

    Padova-Venezia-Roma, 10 gennaio 2012

    Avv. prof. Bertolissi - Avv. prof. Zanon - Avv. prof. Palumbo - Avv.

    prof. Manzi

    Ricorso della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa del 20 dicembre 2011, n. 2256, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avvocati prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione affari legislativi regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri n. 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale:

  3. dell'art. 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n.

    183, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - S.O. n. 234, per violazione degli artt. 3, 97, 30, 33, 34, 117, 118, 119, 120 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, comma 2 Cost., e, per quanto di competenza e ove occorra, dei seguenti parametri interposti: art. 138 del d.lgs. 1998, n. 112;

    legge 5 maggio 2009, n. 42; legge 10 marzo 2000, n. 62; legge 28 marzo 2003, n. 53; d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

  4. dell'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n.

    183, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - S.O. n. 234, per violazione degli artt. 117, 119, 123 Cost.

    Fatto e Diritto 1. In data 14 novembre 2011 e' stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale n. 234, la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)'. Nell'ambito del citato provvedimento normativo, la Regione Veneto ha individuato due disposizioni lesive di proprie prerogative costituzionalmente sancite e tutelate, nonche' numerosi altri profili di contrasto con il dettato costituzionale, che ridondano in altrettante lesioni dell'autonomia regionale.

    Per questo la ricorrente si rivolge a codesta ecc.ma Corte costituzionale affinche' intervenga ripristinando la piena conformita' a Costituzione.

    1. Profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

    2.1. Dispone l'art. 33, comma 16, legge cit. n. 183/2011 che 'per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [i.e. 'al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione'], e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 [i.e. per la realizzazione del 'programma di interventi in materia di istruzione], e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012' e che un tanto e' 'da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia''.

    Sennonche' e' con riferimento in generale alla scuola paritaria e soprattutto con riguardo alle scuole paritarie dell'infanzia operanti nel territorio veneto che tale disposizione appalesa le illegittimita' di cui al prosieguo.

    2.2. La disposizione gravata, come si e' rammentato, prevede un (recte: 'il') finanziamento a favore della scuola paritaria, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

    Si e', dunque, nell'ambito di un settore, quello dell'istruzione (ed in particolare del grado di istruzione dell'infanzia), in cui si intersecano una pluralita' di competenze legislative.

    Il riferimento e', innanzitutto, alla potesta' legislativa statale esclusiva in materia di 'norme generali sull'istruzione', di cui all'art. 117, comma 2, lett. n), Cost., nell'esercizio della quale il Parlamento nazionale definisce 'la struttura portante del sistema nazionale di istruzione' da applicarsi 'in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parita' di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio d'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonche' la liberta' di istituire scuole e la parita' tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti di legge' (cfr. Corte cost.

    sent. n. 200 del 2009).

    Competenza legislativa che, poi, e' quella gia' evocata nella prima parte della Carta, all'art. 33, comma 2, laddove si impegna la Repubblica a dettare le 'norme generali sull'istruzione' e ad 'istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi', e, ai commi 3 e 4, attribuendo nel contempo ai privati il diritto di istituire scuole paritarie aventi pari dignita' con quelle di istituzione statale.

    Conformemente, codesta Corte ha puntualmente rilevato 'come il legislatore costituzionale abbia inteso individuare gia' negli artt.

    33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (art. 33, secondo comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, terzo comma Cost.); c) alla parita' tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena liberta' e dell'uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.);

  5. alla necessita' di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, quinto comma, Cost); e) all'apertura delle scuola a tutti (art. 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorieta' e gratuita' dell'istruzione inferiore (art. 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi (art. 34, terzo comma,

    Cost.); h) alla necessita' di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.)' (v. sent. ult. cit. punto 21 del Considerato in diritto). Per concludere che 'dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante - ma ovviamente non tassativa - degli ambiti riconducibili al 'concetto' di 'norme generali sull'istruzione'. In altri termini, il legislatore costituzionale ha assegnato alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale'.

    Non trascurabile e', poi, ovviamente, la competenza legislativa concorrente in punto di 'istruzione', prevista all'art. 117, comma 3,

    Cost. In relazione ad essa, come codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire di recente, allo Stato spetta dettare i principi fondamentali, ossia le 'norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalita' di fruizione del servizio di istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro, necessitano per la loro attuazione (non gia' per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza dei principi fondamentali stessi' (sempre in Corte cost. sent. n. 200 del 2009).

    E' evidente, inoltre, che la disposizione impugnata puo' trovare collocazione anche nell'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, prevista quale competenza concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost. Infatti, ai sensi della giurisprudenza di codesta Corte, ai fini dell'identificazione della materia nella quale si colloca la normativa volta per volta impugnata e' 'necessario fare riferimento all'oggetto della disciplina (...) tenendo conto della sua ratio', qui evidentemente quella di finanziare un servizio pubblico (cfr.

    Corte cost. sent. n. 326 del 2010).

    Senza dire, infine, che la materia dei contributi alle scuole non statali, gia' prima della novella costituzionale del 2001, era stata delegata dallo Stato alla Regioni dal d.lgs. n. 112/1998 (cfr. art.

    138, primo comma, lett. e).

    Tanto rappresentato sul piano delle competenze legislative, e' necessario evidenziare che l'istruzione conta su un finanziamento plurimo al quale concorrono, ciascuno secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie...

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