N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 gennaio 2012

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 28 dicembre 2011, ha approvato il disegno di legge n. 829 - Norme stralciate dal titolo 'Disposizioni in materia di contabilita' e di patto di stabilita' regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilita' alla carica di sindaco', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 31 dicembre 2011.

Gli articoli 7, 9 e 14 si ritiene debbano essere sottoposti al vaglio di codesta ecc.ma Corte in quanto si pongono in contrasto con il principio posto dall'art. 81 della Costituzione.

Il legislatore regionale non puo', invero, sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'articolo 81 si ispira (ex multis sentenza C.C. n. 359 del 2007) e la copertura di nuove spese, come quelle previste dagli articoli oggetto del presente gravame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sentenza C.C. n. 141 del 2010).

Il precetto dell'articolo 81 Cost. e', peraltro, applicabile anche alle Regioni poiche' in 'subiecta materia' trova pieno vigore il principio unitario, espresso dall'art. 5 della Costituzione nonche' dall'articolo 1 dello Statuto Speciale siciliano, in forza del quale la legislazione regionale deve svolgersi nell'osservanza delle superiori direttive della disciplina giuridica dello Stato.

Pertanto, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 81 riguarda necessariamente oltre che lo Stato anche le Regioni, non dovendosi queste esimersi dall'obbligo di mantenere nei propri bilanci un equilibrio finanziario sostenibile, che la predetta norma esige, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e le risorse dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (ex plurimis sentenze Corte costituzionale n. 54/1958, n. 123/1975, n. 331/1988, n. 26/1991, n. 446/1994).

Nella sentenza n. 213 del 2008, inoltre, codesta Corte ha espressamente affermato che il principio di cui all'art. 81, 4° comma della Costituzione e' vincolante anche per le Regioni a statuto speciale ed ha specificato che 'l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualita' rigorosa nei confronti delle spese che incidono sull'esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo' (sentenza C.C. n.

1 del 1996).

Nella sentenza n. 359 del 2007 codesta ecc.ma Corte ha ulteriormente ribadito che all'obbligo posto dall'art. 81 della Costituzione soggiace anche il legislatore siciliano che e' vincolato a dare idonea copertura finanziaria alle leggi dallo stesso approvate. Orbene a tale obbligo il legislatore siciliano si e' sottratto poiche' l'art. 7, che di seguito si riporta, risulta essere privo di un'idonea e ragionevole copertura finanziaria degli oneri derivanti.

Art. 7 (Credito d'imposta). - 1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, da conseguire secondo i termini e le modalita' procedurali previste dai provvedimenti attuativi della medesima legge, richiamati all'articolo 1...

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