N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 gennaio 2012

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22, 26, comma 4, 27 e 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 30 ottobre 2011, n. 20, per carenza della potesta' legislativa regionale siccome esercitata con le indicate disposizioni.

Roma, addi' 4 gennaio 2012

L'Avvocato dello Stato: Sica

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Contro la Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, per violazione delle attribuzioni legislative spettanti allo Stato, degli artt. 22, 26, comma 4, 27 e 31, comma 1 lettera d), della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, pubblicata nel BUR n. 7 del giorno 8 novembre 2011, recante il titolo 'Assestamento del bilancio 2011'.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 dicembre 2011 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Marche n. 20 del 2011 ('Assestamento del bilancio 2011') dispone, tra altro:

  1. all'art. 22, la modifica del comma 4 e l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 4, disposizioni gia' impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso portante il NRR 60/2011 - udienza pubblica 21 febbraio 2012.

    La modificazione dispone che le stazioni appaltanti considerino in via prioritaria la possibilita' di prevedere una soglia minima di ammissibilita' delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nel cantiere;

  2. all'art. 26, comma 4, un aumento del salario accessorio del personale del comparto CCNL 22 gennaio 2004 addetto all'assemblea legislativa, nonche' un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'assemblea legislativa;

  3. all'art. 27, l'introduzione del comma 5-bis nell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2011, n. 32, prevedente l'obbligo del personale di protezione civile che svolge funzioni anche di supporto tecnico amministrativo di effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e notturne in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali;

  4. all'art. 31, comma 1, lettera d), la promozione...

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