N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2012

Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.I. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd.

14.12.2011 rep. n. 23258 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1948 del 12.12.2011 (all. 2), dagli avv.ti proff.

Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (C.F.

RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata nel supplemento Ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)'.

  1. Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 e' stata pubblicata la legge di stabilita' per l'anno 2011 (legge n. 183 del 12 novembre 2011).

    L'art. 32 della citata legge detta le regole del patto di stabilita' interno per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire in conformita' a quanto stabilito dai decreti-legge n.

    98/2011 e 138/2011 (quest'ultimo oggetto di questione di legittimita' costituzionale radicata innanzi codesta ecc.ma Corte e iscritta all'n.r.g. 152/2011) e qualificando siffatta disciplina come 'principio fondamentale della finanza pubblica' ex art. 117, comma 3, e art. 119, comma 2, Cost.

    I commi da 2 a 9 del citato art. 32 sono destinati a dettare la disciplina applicabile alle Regioni a Statuto ordinario, mentre i successivi commi da 10 a 13 e 15 sono dedicati alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese considerate e alle modalita' di computo delle stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti (cui sono dedicati i commi da 17 a 20) e di sanzioni per l'ipotesi di inadempienza (cui sono dedicati i commi da 21 a 26), e' invece comune a Regioni ordinarie e Province Autonome.

    Il succitato comma 10 individua per ciascuna Provincia Autonoma il contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato complessivamente per il comparto dal d.l. n. 98/2011 e dal d.l. n.

    138/2011 in 2.000 milioni di euro e, analogamente a quanto disposto per le Regioni a Statuto ordinario, per l'anno 2012 riducendo l'importo complessivo della quota relativa alla 'Robin Tax' (fissata per le Regioni a Statuto speciale in 370 milioni di euro).

    I successivi commi da 11 (applicabile alle Regioni a Statuto speciale, 'escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano') a 13 confermano per le Regioni a Statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari, concernente il patto di stabilita' 'concordato'.

    Il comma 12 e', piu' precisamente, destinato a dettare una disciplina peculiare per il patto di stabilita' della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, prevedendo che il calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziche' il complesso delle spese, pur, per ogni altro profilo, dettando una disciplina sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto speciale, ivi compresa la previsione della applicazione, in caso di mancato accordo tra la Provincia e il Ministro competente, della disciplina dettata per le Regioni a Statuto ordinario.

    Il comma 13 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono la disciplina del patto di stabilita' per gli enti locali dei rispettivi territori, con previsione di automatica applicazione delle regole generali per gli enti locali in caso di inerzia delle Regioni e Province competenti.

    Il comma 14 reca una norma di chiusura, stabilendo che l'attuazione delle sopra elencate disposizioni deve avvenire nel rispetto dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

    Il comma 17 e', invece, destinato a disciplinare, con decorrenza dall'anno 2013, il c.d. 'patto regionale integrato', avente la specifica finalita' di consentire alle Regioni e alle Province Autonome di concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, con la previsione, in caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, di un sistema sanzionatorio che impone alle Regioni e alle Province Autonome inadempimenti di rispondere con un maggior concorso, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo prefisso e il risultato conseguito.

    I commi da 18 a 21 riguardano, poi, termini e modalita' del monitoraggio del Patto per le Regioni e per le Province Autonome, introducendo in capo a queste l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, nonche', ai fini della verifica del Patto, di inviare la relativa certificazione.

    Le disposizioni in esame precisano che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto e sanzionano siffatta condotta omissiva in modo analogo all'ipotesi del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio cui sopra si e' fatto riferimento. In caso di trasmissione tardiva, ma attestante, comunque, il rispetto del Patto di stabilita', il Legislatore statale ha previsto la sola sanzione del divieto di assunzione di personale.

    La disciplina del sistema sanzionatorio prosegue con i commi da 22 a 26; con specifico riferimento all'ipotesi di inadempienza al Patto di stabilita' interno, il comma 22 rinvia all'elenco di sanzioni di cui all'art. 7, d.lgs. n. 149/2011, sanzioni destinate a trovare applicazione, a mente del comma 25, anche nell'ipotesi in cui la violazione del Patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Il comma 26 dispone la nullita' degli atti elusivi del Patto posti in essere...

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