N. 164 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 2011

P.Q.M.

Impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n.

732-672-699-700-713 dal titolo 'Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio' approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 2011:

art. 14 per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione;

art. 15, primo comma limitatamente all'inciso 'ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione' per violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale e dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera e) della Costituzione;

art. 17, primo comma per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 1 della Costituzione;

art. 19 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

art. 20 per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione;

art. 22 per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione;

art. 25 per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera l) e lettera s) della Costituzione, nonche' dell'art. 185, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 205/2010;

art. 26, primo comma, lettera e) per violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione e dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale;

art. 35 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 97 della Costituzione;

art. 36 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

art. 38 per violazione degli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione;

art. 40 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;

art. 41 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Palermo, 17 novembre 2011

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana Aronica

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 9 novembre 2011, ha approvato il disegno di legge n. 732-672-699-700-713 dal titolo 'Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.

Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 12 novembre 2011.

Gli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40, 41 del cennato provvedimento legislativo danno adito a censure di costituzionalita' per le motivazioni che di seguito si espongono:

Art. 14 (Vendemmia verde). - 1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformita' all'art. 103-novodecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in G.U.U.E. del 16 novembre 2007,

L 299, ed all'art. 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all'Albo delle cooperative a mutualita' prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, e' concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde.

  1. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di 'de minimis' e' di euro 3.750,00 e puo' essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa.

  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n.

    1535/2007 della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L 337.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative:

    a) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti: '2.500 migliaia di euro';

    b) alla lettera h-septies) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti: '1.000 migliaia di euro'.

    Codesta eccellentissima Corte, con costante e consolidata giurisprudenza e da ultimo nella sentenza n. 386 del 2008 ha affermato che 'le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis sentenze n.

    213 del 2008 e n. 16 del 1961)'.

    Proprio in occasione di un giudizio su una legge della Regione siciliana ha avuto modo di acclarare che per quest'ultima' l'art. 17, secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si svolge entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Il che comporta che il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira' (sentenza n. 359/2007).

    Codesta Corte ha, inoltre, ribadito che il principio dell'obbligo della 'copertura' va osservato con puntualita' rigorosa nei confronti di spese che incidono sull'esercizio in corso. Orbene, per gli oneri quantificati in 2.500 migliaia di euro per l'anno 2011 derivanti dalle norme in esame, il legislatore prevede che si provveda con le riduzioni di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2005.

    Disposizione quest'ultima che autorizzava 'per l'esercizio 2005' l'istituzione del capitolo 613940 con la dotazione di 100.000 migliaia di euro.

    Le somme stanziate sul predetto capitolo nel corso dell'esercizio finanziario del 2005 sono state in parte utilizzate e quelle non impegnate entro l'anno hanno costituito economia di spesa che, a seguito dell'approvazione del rendiconto della regione, hanno contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione applicato nel 2006 ai sensi delle vigenti norme di contabilita'.

    Alla luce di quanto esposto ritenendo che non costituisca idonea e puntuale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione de qua la riduzione di spese riferentesi ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, in contrasto con il principio costituzionale dell'annualita' del bilancio, non ci si puo' esimere dal sottoporre l'art. 14 in questione al vaglio di codesta eccellentissima Corte per violazione dell'art. 81, quarto comma.

    Art. 15 (Fondo regionale di garanzia). - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, e' istituito un fondo denominato 'Fondo regionale di garanzia' la cui gestione e' affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione.

  4. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 e' quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

  5. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalita' e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

  6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti minimis' nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella G.U.U.E. del 21 dicembre 2007, L 337 e dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore 'de minimis' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

    La norma trascritta e' censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e) Cost. e dell'art. 14, lettera g) dello Statuto speciale.

    Prima di prospettare i singoli rilievi si ritiene necessario delineare, alla luce di quanto affermato da codesta eccellentissima Corte, con le sentenze n. 45 e n. 221 del 2010, le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e Regione siciliana.

    L'art. 14, lettera g) dello Statuto speciale, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla Regione siciliana competenza esclusiva in materia di 'lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse nazionale'.

    In presenza di siffatta specifica attribuzione, deve ritenersi che, non contemplando il novellato Titolo V della parte II della Costituzione, la materia 'lavori pubblici' trova applicazione, in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante 'Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione', la previsione statutaria prima citata.

    Cio', tuttavia, come costantemente affermato da codesta...

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