N. 163 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria del 16 settembre 2011, n. 8, pubblicata nel B.U.R. Regione Umbria n. 41 del 21 settembre 2011 recante 'Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali' quanto:

all'art. 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis all'art.

5 della legge regionale n. 1/2004 per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., in materia di governo del territorio;

all'art. 55, comma 3, nella parte in cui aggiunge il comma 7-octies all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, per violazione dell'articolo 117, comma 1, e dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 65, comma 1, che sostituisce l'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17, ed all'art. 70, comma 1, che sostituisce l'art. 21 della legge regionale n. 1/2004, limitatamente al comma 8 del novellato art. 21, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 72, che sostituisce l'art. 22 della legge regionale n. 1/2004, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, per violazione dell'art.

117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 73, nella parte in cui inserisce l'art. 22-ter e l'art. 22-quinquies nella legge regionale n. 1/2004 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 87, comma 1, che inserisce l'articolo 8-bis nella legge regionale n. 11/2005 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 89, comma 3, che sostituisce il comma 11 dell'art.

24 della legge regionale n. 11/2005 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 91, comma 2, che aggiunge il comma 9-bis all'art. 28 della legge regionale n. 11/2005 per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione;

all'art. 124, comma 1, che aggiunge l'art. 71-bis alla legge regionale n. 27/2000 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera

s), della Costituzione;

all'art. 136, comma 1, che inserisce il comma 4-bis nell'art.

3 della legge regionale n. 12/2010 per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione.

La legge della Regione Umbria n. 8 del 2011 viene impugnata con riferimento alle norme sopra indicate giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2011 in allegato in estratto al presente ricorso.

Motivi:

1) L'art. 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis all'art. 5 della legge regionale n. 1/2004, viola l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di governo del territorio.

L'articolo 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis all'art. 5 della legge regionale n. 1/2004, stabilisce che 'Nei casi in cui la presente legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti'.

La disposizione e' in contrasto con le disposizioni statali in materia di autorizzazioni sismiche e, piu' in generale, di autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

Le autorizzazioni sismiche sono state escluse dall'applicazione della SCIA ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 ('Testo unico in materia edilizia'), a mente del quale 'Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione'; in generale con l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come interpretato dall'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011 e', inoltre, stato disposto che 'nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale'.

Proprio in materia di autorizzazioni sismiche codesta Corte costituzionale ha, del resto, affermato che l'autorizzazione regionale debba essere esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche poiche' ''l'intento unificatore della legislazione statale e' palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali'', pertanto, non puo' consentirsi l'introduzione di modalita' di 'controllo successivo o semplificato'' ove siano coinvolti interessi primari della collettivita'' (Corte Cost. sent. n. 182/2006).

La disciplina statale richiamata pone un principio fondamentale della materia del territorio poiche' il controllo ex ante della legittimita' dell'attivita' privata e' necessario ed irrinunciabile in ragione del rilievo primario e costituzionale degli interessi coinvolti dalle predette autorizzazioni, interessi che diversamente non troverebbero adeguata tutela nella verifica ex post della legittimita' dell'intervento sul territorio.

La disciplina regionale, inoltre, nel contrastare con quella statale invade la competenza esclusiva della tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali riservata allo Stato ex art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

La predetta disposizione regionale, pertanto, nel prevedere una disciplina in contrasto con un principio fondamentale della materia posto dalla normativa statale, viola l'articolo 117, comma 3, Cost., in materia di governo del territorio ed incidendo sulla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione.

2) L'art. 55, comma 3, nella parte in cui aggiunge il comma 7-octies all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, viola l'articolo 117, comma 1, e l'art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

L'articolo 55, comma 3, aggiunge, tra gli altri, il comma 7-octies all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2004, introducendo un regime di semplificazione per l'impiego di materiali inerti derivanti dall'attivita' di smontaggio e costruzione di manufatti, quando vengano riutilizzati nella stessa area di intervento.

In particolare la disposizione censurata dispone che: 'I materiali inerti derivanti dalle attivita' di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana'.

La richiamata disposizione e' interpretabile nel senso di escludere dalla qualifica di rifiuti e, conseguentemente, dall'applicazione della normativa che ne disciplina il trattamento, i materiali inerti che residuino da operazioni di demolizione e da attivita' edilizia.

Orbene, in base alla normativa comunitaria e nazionale, non e' possibile adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma e' necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi o se ricorrano le condizioni per poter qualificare la sostanza come sottoprodotto.

In particolare l'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 include tra i rifiuti speciali 'i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.

184-bis'.

Pertanto, fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al citato articolo 184-bis e sia, quindi possibile qualificare il residuo produttivo come sottoprodotto e non come rifiuto, i residui oggetto delle disposizioni regionali, devono essere gestiti conformemente alle prescrizioni contenute nella Parte IV del d.lgs.

n. 152/2006.

Sulla base di queste premesse la disposizione contenuta nell'articolo 55, comma 3, che inserisce il comma 7-octies all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2004, contrasta con la vigente normativa nazionale di settore sulla disciplina dei rifiuti, cosi' come stabilita, in ambito nazionale, dalla Parte IV del d.lgs.

n. 152/2006, ed in ambito comunitario dalla direttiva 2006/12/CE, oggi sostituita dalla direttiva 2008/98/CE.

La norma regionale, infatti, nella parte in cui consente la riutilizzazione, nella stessa area di intervento, di materiali inerti derivanti dalle attivita' di smontaggio e costruzione di manufatti, senza assoggettare tale attivita' alle prescrizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di impianti di trattamento rifiuti, esclude aprioristicamente e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT