N. 165 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 novembre 2011

P.Q.M.

Chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme indicate in epigrafe, per contrasto con le disposizioni specificate nel presente atto.

Roma, addi' 22 novembre 2011

L'Avvocato dello Stato: Giacobbe

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, (C.F.

97163520584) in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), Fax 06/96514000 e PEC ags m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria n. 35 del 2011, recante il 'Riconoscimento, ex art. 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la ricerca e la cura 'Tommaso Campanella, Centro Oncologico d'eccellenza', come ente di diritto pubblico', segnatamente degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, in relazione agli artt. 120, comma 2 Cost., 117, comma 3 Cost., e con riferimento al Piano di rientro del 17 dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010, all'art. 2, comma 80 e 85 legge n. 191/2009; 9, comma 1, in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. l) Cost., 3 e 97

Cost., 81 Cost. e con riferimento all'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009, all'art. 2, comma 80 e 85 legge n. 191/2009, al d.lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 2, all'art. 1, comma 174 legge n.

311/2004, all'art. 6, comma 1 e 6 d.lgs. n. 165/2001; 4, comma 3, in relazione all'art. 117, comma 3 Cost. e con riferimento all'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009 e all'art. 2, comma 80 e 95 legge n. 191/2009; 5, in relazione all'art. 81 Cost.

Fatto Con l.r. Calabria n. 35 del 28 settembre 2011, in B.U. della Regione Calabria del 1° ottobre 2011, la Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori 'Tommaso Campanella' e' stata riconosciuta quale ente pubblico economico 'dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile' (art. 1, comma 1).

La citata l.r. disciplina le finalita' dell'ente, il suo funzionamento, le modalita' di vigilanza delle attivita' svolte, lo scioglimento.

Per chiarire le ragioni poste a fondamento della ritenuta illegittimita' della citata legge, segnatamente degli artt. 1, comma 1-2-3 e 5, 9, comma 1, 4, comma 3 e 5 e' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state poi approvate le 'Proposte tecniche per l'integrazione/modifica dei piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria' che costituiscono parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009. La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore.

Alla luce dell'intervenuto commissariamento della Regione Calabria la citata l.r. n. 35/2011, e segnatamente gli artt. 1, comma 1-2-3 e 5, 9, comma 1, 4, comma 3 e 5, sono costituzionalmente illegittimi per i seguenti motivi in Diritto

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-2-3 e 5 l.r.

    Calabria n. 35/2011, in relazione all'art. 120 comma 2 Cost. e con riferimento all'accordo sul Piano di Rientro del 17 dicembre 2009 ed al mandato commissariale del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT