N. 157 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2514 del 28 ottobre 2011, dal Prof. Avv.

Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U;

PEC:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax 06/36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370; resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ('Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42') pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2011, e, in particolare, dell'art. 13, nella parte in cui non esclude l'applicabilita' delle norme recate dal medesimo atto normativo alla Regione ricorrente, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla stessa.

Fatto 1. Con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 20 settembre 2011 n. 219, il legislatore statale, oltre a prevedere una serie di obblighi a carico di Regioni ed enti locali volti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, ha introdotto misure premiali nei confronti degli Enti che adottino comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della gestione finanziaria ed economica nonche' meccanismi sanzionatori destinati a colpire, tra l'altro, le ipotesi di grave dissesto finanziario e quelle di mancato rispetto del patto di stabilita' interno.

  1. Alcune osservazioni preliminari devono pertanto essere rivolte alla legge delega sul federalismo fiscale, ed in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 2, 17 e 26, richiamati nelle premesse al decreto legislativo oggetto del presente ricorso, nonche' alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale.

  2. L'art. 2 della legge n. 42/2009 delega il Governo ad adottare, entro il termine di trenta mesi, 'uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica'.

    Il medesimo articolo 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi generali della delega al Governo, cui si aggiungono gli specifici principi e criteri direttivi contenuti in una pluralita' di articoli della legge n. 42/2009 in relazione ai diversi oggetti della delega.

    Quanto ai primi, assumono rilievo, per la questione in esame, l'art. 1, comma 2, lettere z) e aa), della legge n. 42/2009. Tali disposizioni individuano, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi generali: 'premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione [...], cui si aggiungono previsioni concernenti l'entita' e la natura di tali misure sanzionatone adottabili dal Governo (lett. z); 'previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei crtieri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica' (lett. aa).

    Principi e criteri direttivi specifici - rilevanti per l'oggetto disciplinato dal d.lgs. n. 149/2011 - sono poi contenuti nell'art. 17 della legge n. 42/2009, che definisce quelli relativi al coordinamento ed alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, e nell'art. 26 della medesima legge delega, dedicato al contrasto all'evasione fiscale con riguardo al 'sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione'. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. e), individua tra i principi e criteri direttivi l'introduzione 'di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parita' di servizi offerti [...]' nonche' la 'previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali [...]'.

    L'art. 26 della legge n. 42/2009, in tema di contrasto all'evasione fiscale, individua i seguenti principi e criteri direttivi: 'a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale'.

  3. L'art. 1, comma 2, legge n. 42/2009, specifica, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a tali Enti si applicano, 'in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27' della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra disposizione.

    Scendendo nel dettaglio, quanto all'articolo 15, esso attiene alle modalita' di finanziamento delle citta' metropolitane; l'art. 22 disciplina, dal canto suo, la 'perequazione strutturale'; l'art. 27, invece, reca norme di 'coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome'.

  4. Il rilievo dell'art. 27 della legge n. 42/2009 nel ricorso in oggetto, impone di richiamare sinteticamente i contenuti di tale disposizione.

    Esso prevede, al primo comma, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome, nel rispetto degli statuti speciali, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi comunitari, 'secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]' (cfr. art. 27, comma 1, legge n. 42/2009). Il terzo comma del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme di attuazione il compito di disciplinare 'il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma'; di stabilire 'i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali'; infine, di individuare forme di fiscalita' di sviluppo.

    L'articolo 27, settimo comma, prevede altresi', in attuazione del principio di leale collaborazione, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di 'un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma', con il compito di individuare 'linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi' contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 'e con i nuovi assetti della finanza pubblica'.

  5. Cio' premesso, in attuazione degli articoli 2, 17 e 26 della legge delega n. 42/2009 (che, come visto, non si applicano alle Autonomie speciali), il Governo ha adottato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, oggetto del presente giudizio, disciplinando dettagliatamente una serie di meccanismi sanzionatori e di misure premiali applicabili a tutti i livelli territoriali di governo.

  6. Con riferimento alle Autonomie speciali, l'art. 13 del d.lgs.

    n...

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