N. 159 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011

Ricorso della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente in carica della Giunta regionale Dr. Giuseppe Scopelliti, giusta Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso, rappresentata e difesa, come da decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo, ed in forza di procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv.

Giuseppe Naimo (P.E.C. avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it) dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi', fax 0961/856414, indirizzi di posta elettronica e fax ai quali intende ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio;

Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I, n. 219 del 20 settembre 2011.

Fatto e diritto Cosi' precisate le nonne avverso le quali si intende svolgere censure, si provvedera' ora a sviluppare le censure in questione.

Avverso le norme di legge statale sopra riportate, la Regione Calabria, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, intende ricorrere, come in effetti con il presente atto ricorre, a codesta Eccellentissima Corte Costituzionale, ex articolo 127, comma 2, della Costituzione, atteso che le suddette norme presentano profili di lesivita' in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative ed amministrative della Regione Calabria costituzionalmente garantite, ed interviene maniera significativa su materia di preminente interesse regionale, affidando il ricorso ai seguenti Motivi 1. - Violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

L'articolo 2 del d.lgs. n. 149/11 si pone in dichiarata applicazione della delega conferita con gli artt. 2 e 17 della legge 42/09, e prevede, al comma 3, che 'Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni il Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni': non vi e' dubbio, in realta', che la norma, nel prevedere simili sanzioni a carico di Presidenti delle Regioni, esuli dai principi della legge delega, e ne ecceda i limiti.

L'articolo 2, comma 2, lett. z) della legge 42/09 nulla prevede sul punto di specifiche sanzioni; l'articolo 17, comma 1, lett. e), della medesima legge prevede l'applicazione di sanzione 'con individuazione dei casi di ineleggibilita' nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali'.

Ora, per consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale(sentenza n. 4/04, che ha dichiarato infondata l'impugnazione dell'articolo 19, comma 14, della legge 448/01, 'dal momento che tale norma, al contrario di quanto potrebbe lasciar intendere la generica locuzione di 'amministrazioni pubbliche' non ha, come risulta dall'intero articolo 19 e, in particolare, dal comma 1, tra i suoi destinatari le Regioni'; 'sent. n. 298/09 ...le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale'), nonche' in forza di espressa disposizione normativa (articolo 2 T.U.E.L.: 'Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.') le Regioni non sono Enti Locali.

Inoltre, come noto, ineleggibilita' ed incandidabilita' sono istituti che, pur afferendo entrambi alla materia dell'elettorato passivo, risultano assolutamente diversi. (Cons. Stato, sez. VI 09-06-2008, n. 2765).

Ed infatti, ai fini dell'audizione del sig. Presidente in Commissione, le SSS.RR. della Corte dei Conti, nel Giugno 2011, hanno precisato (punto 4) che 'La sanzione di ineleggibilita' (rectius, 'incandidabilita'') conseguente ad una pronuncia di responsabilita' amministrativa, sia pure a titolo di dolo e di colpa grave, richiama il sistema prefigurato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, che fa...

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