N. 152 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano, e dell'art. 14, comma 2, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011.

Roma, addi' 10 novembre 2011

Avv. prof. Ferrari - Avv. Prof. Riz

Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.F. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 7 novembre 2011, rep. 23222 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, dott.

Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1635 del 7 novembre 2011 (all.

2), dagli avv.ti professori Giuseppe Franco Ferrari (C.F.

FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (C.F. RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano, e dell'art. 14, comma 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 e' stata pubblicata la legge n. 148/2011 di conversione del d.l. n. 138/2011, recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distruzione sul territorio degli uffici giudiziari'.

L'art. 2, comma 3, d.l. n. 138/2011, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare disposizioni volte ad assicurare maggiori entrare dal settore dei giochi pubblici, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al d.lgs. n. 504/1995, all. I. L'ultimo periodo del citato comma 3 precisa che le maggiori entrare derivanti dalle misure sopra descritte sono integralmente attribuite allo Stato: 'Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato'.

L'art. 2, comma 36, d.l. n. 138/2001, dispone, poi, che 'le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione.

Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno...

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